Soci lavoratori di Srl: nuovo orientamento della Cassazione sui contributi Inps
Utili non distribuiti esclusi dalla base contributiva: da valutare le conseguenze sui contributi 2025 e sugli anni precedenti
Nel mese di settembre 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta con plurime sentenze sulla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni INPS Artigiani e Commercianti.
In particolare, con le sentenze nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026, la Corte ha affermato un principio particolarmente rilevante: gli utili prodotti da una S.r.l. e accantonati a riserva, senza essere distribuiti ai soci, non devono essere automaticamente inclusi nella base imponibile contributiva del socio lavoratore.
Si tratta di un orientamento che si pone in contrasto con l'impostazione sino ad oggi adottata dall'INPS, secondo la quale, per il socio lavoratore, assume rilievo la quota del reddito d'impresa prodotto dalla S.r.l. proporzionalmente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.
Cosa cambia secondo la Cassazione?
La Cassazione valorizza il contenuto dell'art. 3-bis del D.L. 384/1992, che collega la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF.
Da ciò deriva la distinzione tra:
il reddito prodotto dalla S.r.l., soggetto ad IRES e appartenente alla società;
il reddito fiscalmente imputabile al socio.
Pertanto, quando l'utile viene accantonato a riserva e rimane nella disponibilità della società, senza essere distribuito al socio, secondo la Cassazione tale importo non può essere automaticamente considerato reddito personale del socio ai fini previdenziali.
La conclusione è diversa nel caso delle S.r.l. che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, poiché in tale ipotesi il reddito viene fiscalmente imputato direttamente al socio anche indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione
È inoltre importante precisare che il nuovo orientamento non mette in discussione l'eventuale obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti né la contribuzione dovuta sul minimale. La questione riguarda la determinazione della contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
E se gli utili vengono successivamente distribuiti?
Su questo punto permangono alcuni aspetti ancora da chiarire da chiarire.
Le pronunce della Cassazione affermano il principio secondo cui soltanto con la percezione degli utili, oppure attraverso il regime di trasparenza fiscale, il reddito viene imputato al socio. Tuttavia, le sentenze non definiscono con precisione come debba essere determinata la base imponibile contributiva nel momento in cui le riserve di utili vengano successivamente distribuite.
In particolare, dovrà essere chiarito se assumere quale riferimento il dividendo civilistico effettivamente distribuito oppure adottare un diverso criterio collegato al reddito d'impresa originariamente prodotto dalla società. L'articolo specialistico allegato evidenzia espressamente che su tale aspetto sarà necessario un chiarimento dell'Istituto.
Per questo motivo, la distribuzione di riserve pregresse richiederà una valutazione specifica.
Cosa succede con la dichiarazione dei redditi 2025?
La questione assume particolare attualità in occasione della predisposizione del modello Redditi Persone Fisiche 2026, relativo al periodo d'imposta 2025.
Il quadro RR è infatti utilizzato dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti per determinare i contributi previdenziali dovuti all'INPS. Le istruzioni ufficiali prevedono che in tale quadro vengano indicati, per ciascun soggetto, imponibile, contributi, eventuali eccedenze, debiti e crediti; in presenza di un credito è inoltre possibile indicare la parte richiesta a rimborso e quella utilizzata in compensazione.
Alla luce delle recentissime pronunce, per i soci lavoratori di S.r.l. che nel 2025 non abbiano percepito gli utili prodotti dalla società, può quindi essere opportuno effettuare una verifica specifica prima della definizione del quadro RR e dei relativi versamenti.
È però necessario sottolineare che l'orientamento della Cassazione non coincide, allo stato, con le indicazioni INPS sinora applicate. Anche la dottrina professionale successiva alle sentenze evidenzia pertanto l'opportunità di valutare caso per caso la gestione del quadro RR alla luce delle istruzioni INPS ancora vigenti.
E per i contributi già pagati negli anni precedenti?
Le nuove pronunce pongono anche il problema dei contributi eventualmente già versati negli esercizi precedenti su utili prodotti dalla S.r.l. ma rimasti accantonati a riserva.
Una parte della dottrina professionale sta prospettando la possibilità di presentare una specifica istanza di rimborso all'INPS per i versamenti che risultassero non dovuti alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale; viene inoltre prospettata, in determinate situazioni, la possibilità di intervenire sul quadro RR ed inviare la dichiarazione recependo le indicazioni derivanti dalle sentenze della Cassazione.
Si tratta tuttavia di una valutazione che non può essere effettuata automaticamente, in quanto occorre verificare, tra l'altro, l'annualità interessata, la posizione previdenziale del socio, l'origine della base imponibile sulla quale sono stati versati i contributi, le delibere di destinazione degli utili, l'eventuale successiva distribuzione delle riserve e la presenza di accertamenti o contenziosi con l'INPS.
Cosa farà lo Studio?
Alla luce delle importanti novità intervenute e considerato che il quadro interpretativo e operativo non risulta ancora definitivamente assestato, lo Studio ritiene opportuno evitare soluzioni generalizzate e procedere a una valutazione della singola posizione contributiva.
In particolare, per i clienti interessati verranno valutati:
gli utili prodotti dalla S.r.l. e la loro effettiva destinazione;
l'eventuale presenza di utili distribuiti o accantonati a riserva;
la posizione del socio e il regime fiscale della società;
i contributi INPS eventualmente già versati negli anni precedenti;
l'opportunità di richiedere il rimborso di eventuali somme versate e risultanti non dovute alla luce del nuovo orientamento;
il comportamento da adottare in sede di compilazione del quadro RR del modello Redditi 2026 relativo al periodo d'imposta 2025.
Lo Studio Associati’67 si propone pertanto di valutare, entro i termini di legge e, in particolare, entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi, il comportamento più consono da adottare caso per caso insieme al cliente, tenendo conto dell'evoluzione della posizione dell'INPS e degli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire.





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