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Assemblee societarie da remoto: finite le deroghe, torna centrale lo statuto

3 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min

 

Dal 1° ottobre 2026 è definitivamente venuto meno il regime derogatorio introdotto dall’articolo 106 del decreto legge 18/2020, vale a dire il decreto Cura Italia, emanato durante l’emergenza sanitaria di Covid, che negli ultimi anni aveva consentito alle società di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione beneficiando di una disciplina più flessibile rispetto a quella ordinaria.

Per molte imprese la videoconferenza è ormai diventata una modalità abituale di svolgimento delle assemblee dei soci e delle riunioni degli organi sociali. Proprio per questo motivo, la fine delle deroghe introdotte durante il periodo emergenziale impone oggi una verifica preventiva delle disposizioni normative del Codice civile e di quelle contenute nello statuto della società.

Terminato il periodo di proroga, torna quindi centrale il ruolo dello statuto, che dovrà essere attentamente verificato prima di convocare assemblee in videoconferenza o con altre modalità di partecipazione a distanza.

 

Cosa cambia dal 1° ottobre 2026

Durante il periodo emergenziale la normativa speciale aveva consentito alle società, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di:

·         svolgere assemblee mediante videoconferenza;

·         consentire la partecipazione da remoto dei soci;

·         permettere l'espressione del voto con modalità telematiche;

·         adottare procedure semplificate per la gestione delle assemblee.

Con la cessazione di queste disposizioni straordinarie, le società devono ora verificare attentamente se le modalità di partecipazione a distanza siano effettivamente consentite dalla normativa applicabile e dalle clausole statutarie vigenti.

La verifica assume particolare rilevanza in vista delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci, delle deliberazioni straordinarie ed in genere di tutte le decisioni assembleari.

 

La situazione delle S.p.A.

Per le società per azioni il quadro normativo è relativamente chiaro in quanto il Codice civile (art. 2370, c. 4) prevede che “lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in assemblea”.

La partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del voto elettronico richiedono quindi una specifica previsione statutaria. Ciò significa che, in assenza di un'apposita clausola, non è possibile lo svolgimento dell'assemblea e la partecipazione/intervento dei soci mediante videoconferenza.

Le società per azioni che negli ultimi anni hanno utilizzato con regolarità strumenti telematici dovrebbero quindi verificare che tali modalità siano adeguatamente disciplinate nel proprio statuto.

 

La situazione delle S.r.l.

Per le società a responsabilità limitata il tema presenta maggiori profili interpretativi.

Negli ultimi anni si è sviluppato un orientamento favorevole allo svolgimento delle assemblee integralmente da remoto anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché l'atto costitutivo non contenga disposizioni contrarie e siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e il corretto esercizio del diritto di voto. Tale orientamento è avallato dalla massima n. 216/2025 del Consiglio Notarile di Milano.

La questione, tuttavia, resta controversa: l’orientamento non è unanimemente condiviso in dottrina e la motivazione posta a fondamento della citata massima presenta profili di criticità, che rendono opportuno un approccio prudenziale nella sua applicazione.

La prudenza appare opportuna anche alla luce del dato normativo. L’art. 2479-bis, comma 3, c.c., con riferimento alle società a responsabilità limitata, stabilisce infatti che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale”. Tale previsione può costituire un elemento a sostegno di un’interpretazione più restrittiva, in quanto individua nella sede sociale il luogo ordinario di svolgimento dell’assemblea, salvo diversa previsione statutaria.

Proprio per questo motivo, in presenza di statuti meno aggiornati o caratterizzati da formulazioni poco chiare, è opportuno valutare caso per caso la situazione societaria, evitando di fare affidamento esclusivamente sugli orientamenti più permissivi.

 

Perché lo statuto torna ad essere fondamentale

La fine delle deroghe emergenziali riporta al centro dell'attenzione un documento spesso sottovalutato: lo statuto sociale.

Le clausole statutarie possono infatti disciplinare aspetti molto importanti quali:

·         la possibilità di partecipare all'assemblea a distanza;

·         le modalità di identificazione dei soci;

·         l'utilizzo di piattaforme telematiche;

·         l'espressione del voto in modalità elettronica;

·         il luogo di presenza del presidente e del segretario;

·         il luogo di convocazione dell'assemblea.

Uno statuto aggiornato consente alla società di organizzare le proprie riunioni in modo efficiente e riduce il rischio di contestazioni sulla regolarità delle deliberazioni adottate.

La mancata verifica dello statuto potrebbe comportare infatti criticità sotto il profilo della validità delle deliberazioni assembleari.

In particolare, potrebbero sorgere contestazioni riguardanti:

·         la regolare convocazione dell'assemblea;

·         le modalità di partecipazione dei soci;

·         la corretta identificazione dei partecipanti;

·         la validità del voto espresso;

·         la legittimità delle deliberazioni assunte.

Pur non trattandosi di problematiche che si verificano automaticamente, è opportuno prevenire ogni possibile contestazione adottando procedure coerenti con le disposizioni statutarie vigenti.

 

Le verifiche consigliate

Alla luce delle novità intervenute, consigliamo alle società di effettuare alcune verifiche preliminari:

·         Controllare se lo statuto contiene clausole relative alle assemblee da remoto.

·         Verificare se le disposizioni esistenti sono aggiornate e sufficientemente dettagliate.

·         Valutare l'opportunità di modificare lo statuto, magari contestualmente ad altre modifiche statutarie già pianificate, per disciplinare espressamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

·         Pianificare con adeguato anticipo le prossime assemblee societarie.

 

Lo Studio Associati'67 resta a disposizione per valutare, caso per caso, la situazione specifica della società e individuare le modalità più corrette per la gestione delle future assemblee.



 
 
 

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