Unitamente alla Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022) è stato approvato anche l'ennesimo decreto "milleproroghe" (DL 198/2022), il quale ha introdotto/riproposto alcune agevolazioni o proroghe di obblighi legislativi.
Tra i più interessanti e (quasi) inaspettati vi è l'estensione al 2022 della inapplicabilità di alcune disposizioni del codice civile che impongono in determinate situazioni economiche di bilancio l'obbligo di ricapitalizzare le società di capitali.
Il Decreto Milleproroghe è intervenuto infatti modificando l’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Tale norma, introdotta in periodo COVID, prevedeva la non applicabilità all'esercizio 2020 (poi estesa al 2021) delle seguenti
disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nelcaso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.
Con la citata modifica all’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità), tutte le citate disposizioni di legge sopra riportate sono inapplicabili anche per l'anno 2022, o meglio, sono inapplicabili per le perdite degli esercizi in corso al 31/12/2022, a prescindere dalla data di chiusura dell'esercizio annuale.
La norma in deroga prevede che il termine entro il quale la perdita di esercizio deve rientrare nei limiti di legge, anziché essere riferito all'esercizio successivo (come normalmente previsto dal Codice Civile) si intende riferito al quinto esercizio successivo.
Questo significa che, ad esempio nel caso di perdite superiori al terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio successivo: in sostanza, il normale riferimento all'esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2027.
In fase di approvazione del bilancio gli amministratori devono includere nella relazione sulla gestione una relazione per illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea, anche in relazione alla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite. Nei bilanci abbreviati gli amministratori includono le informazioni nella nota integrativa abbreviata. Nei bilanci delle Micro-Imprese tale informativa va data in calce ai prospetti di bilancio.
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