Il Bonus Facciate inizialmente pareva, nella famiglia variegata e allargata dei Bonus Edili, quello più sobrio e di facile e immediata applicazione.
Ci eravamo sbagliati.
Ecco alcuni temi che ci hanno impegnato nelle ultime settimane.
MASSIMALI DI PREZZO
Nel caso di interventi di pulitura o verniciatura non vi sono problemi di massimali di prezzo.
Invece interventi quali cappotti o facciate ventilate se interessano più del 10% della superficie totale disperdente devono rispettare i requisiti di efficienza termica previsti in materia di ecobonus.
Tra questi requisiti vi sono anche i massimali di prezzo stabiliti dai Preziari Regionali/Provinciali o nel caso delle facciate ventilate dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore.
L'Agenzia Entrate ha precisato però in occasione a risposte ai quesiti/interpelli dei contribuenti che, per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 che devono rispettare i requisiti del DM 06/08/2020 il massimale non comprende: Iva, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Quindi dal massimale è esclusa anche la posa in opera.
I massimali sono stabiliti dal DM 06/08/2020 il quale precisa all'art. 3 e all'allegato A, punto 13, la procedura per stabilire tali prezzi massimi.
In generale e in assenza di preziari regionali specifici per l’isolamento di strutture opache verticali la spesa massima ammissibile da allegato I del D.L. Asseverazioni è pari a 150,00 €/m2. In questo caso stiamo parlando di interventi di isolamento convenzionale (cappotto).
Nel caso però di interventi di efficientamento energetico su pareti ventilate la spesa massima ammissibile sale a 200,00 €/m2, incentivando quindi una soluzione sì più costosa, ma tecnologicamente più avanzata e generalmente più prestante dal punto di vista energetico.
Quindi il prezzo massimo da rispettare nel caso di facciate ventilate (nella generalità dei casi, e in assenza di preziari regionali specifici) è pari a Euro 200 al mq, al netto dell'iva, delle spese tecniche e delle spese di posa in opera.
E' NECESSARIA ASSEVERAZIONE PER IL BONUS FACCIATE?
La Circolare 2/2020 che disciplina nello specifico il bonus facciate al paragrafo 4 ha chiarito che nel caso di interventi che gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio devono soddisfare i requisiti del "vecchio" ecobonus, ovvero gli di riqualificazione energetica degli edifici.
In questi casi è quindi necessaria l'asseverazione di un professionista tecnico che indichi le transmittanze termiche dell'edificio prima e dopo l'intervento, nonché la predisposizione della pratica ENEA (a tal fine si veda anche il DM 06/08/20 Allegato A, art. 2).
FACCIATE PARZIALMENTE VISIBILI
Uno dei temi scottanti in campo di Bonus facciate riguarda la questione, per la verità abbastanza comica, della necessità che le facciate agevolate siano visibili dalla strada pubblica. La norma non lo richiede, limitandosi a definire agevolati gli interventi di recupero o restauro della "facciata esterna deli edifici esistenti".
La circolare 2/2020 che è entrata nel merito dell'agevolazione ha precisato che l'agevolazione riguarda tutto il "perimetro esterno" dell'edificio e le facciate delle corti interne se visibili dalla strada pubblica. Fino a qui la cosa poteva avere una sua logica di funzionamento. Peccato però che a seguito di alcuni interpelli con risposta dall'Agenzia Entrate la questione assuma delle connotazioni comiche. Infatti a seguito delle risposte interpelli 522 e 434 del 2020 si aprono scenari diversissimi e divertenti, e già ci immaginiamo i funzionari dell'Agenzia Entrate che muniti di binocolo e magari anche di bussola si aggirano (nel vero senso etimologico della parola, che deriva da "giro") intorno agli edifici agevolati percorrendo le vie pubbliche per scorgere anche solo una porzione di facciata visibile. Il tutto facendo attenzione all'interferenza all'azione visiva/avvistativa che può essere causata da corpi intermedi, quali siepi, recinzioni più o meno promiscue, installazioni temporanee o meno sulla via pubblica.
Inoltre, dato che l'azione visiva si avvale del concetto di linearità ("line of sight") non dimentichiamo che la stessa può essere ostacolata, ma anche agevolata, da differenze nell'altitudine del punto di vista ("point of sight"). E che, come le vie del Signore sono infinite, anche le vie pubbliche lo sono. Immaginiamo quindi un intervento da "bonus facciate" in zona collinare o montuosa, dove alcune facciate dell'edificio non siano visibili dalla via pubblica immediatamente prospicente all'edificio, ma siano visibili però da altri "point of sight" localizzati in posizione più elevata. Come la mettiamo? Io la metterei sul ridere... perchè le combinazioni e le possibilità concrete a questo punto sono infinite.
Auspichiamo quindi che l'Agenzia Entrate ritorni sui suoi passi e riconfermi l'interpretazione data inizialmente con la Circolare 2/2020. Tra l'altro anche la guida al bonus facciate tuttora presente sul sito ADE (14 gennaio 2021) continui a sostenere che è agevolabile l'intero perimetro esterno a prescindere; il requisito della visibilità dalla pubblica via è richiesto solo per le facciate interne.
Addendum
Il sole 24 Ore, in vari articoli apparsi recentemente che cercano di fare il più possibile chiarezza sui dubbi che effettivamente rimangono ancora aperti sul tema delle facciate/pareti visibili, si posiziona su una linea sostanzialmente identica a quella sopra indicata.
In particolare gli autori del Sole chiariscono i concetti seguenti:
"Facciata esterna: è agevolata a prescindere dalla visibilità;
Facciata interna: è agevolata se visibile (anche solo in parte) dalla strada o da suolo a uso pubblico.
Strada e suolo pubblico Resta da comprendere il ruolo da attribuire all’aggettivo «pubblico«. Premesso che, anche in questo caso, non stiamo interpretando una norma ma le affermazioni dell’Agenzia, è opportuno evidenziare che la locuzione utilizzata dalle Entrate è «visibile da strada o da suolo ad uso pubblico». Per cui non è la strada, a nostro parere, che deve essere «ad uso pubblico» ma è il suolo, diverso, dalla strada, che deve avere queste caratteristiche."
"Se è corretta questa lettura, significa che il requisito della visibilità può essere soddisfatto da una qualunque strada (anche privata) oppure da un «suolo» (ad esempio un parcheggio) ad uso pubblico. Il cortile del vicino, essendo «suolo privato» non è utile ai fini della «visibilità».
Come si vede, la circolare ha inserito una condizione che è estremamente fattuale, e può essere verificata solo “sul posto”, peraltro nella speranza che tra il momento in cui i lavori sono eseguiti e quello in cui interviene la verifica non vi siano mutamenti sostanziali. Se, nel frattempo, viene costruito un nuovo edificio o crescono alcuni alberi che oscurano completamente la facciata, anche la verifica sul posto diventa inutile.
Chi vuole accedere al bonus facciate deve quindi munirsi di macchina fotografica, telecamera o telefonino con tanto di data impressa sul filmato o sulla fotografia per dimostrare la visibilità (anche solo parziale) della facciata? Per una detrazione molto cospicua siamo convinti che i contribuenti sono disposti a fare anche questo, e magari anche salvare le immagini reperibili su Google Street View, peraltro usate in alcuni accertamenti anche dall’Agenzia."
Comments