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Il Bonus Facciate nel 2021

Dopo l’entrata in vigore dal primo gennaio del 2020 del bonus facciate (90% di detrazione ai fini delle imposte dirette) gli operatori nella generalità dei casi hanno atteso parecchi mesi prima di mettersi effettivamente in moto attivando la procedura prevista dalla norma.

Solitamente le difficoltà degli operatori che li tenevano in stand -by erano riferite alla estrema sinteticità della norma che lascia oggettivamente ampi margini di discrezionalità interpretativa su innumerevoli aspetti applicativi.

Neppure la circolare esplicativa (circolare 2/2020) dell’Agenzia delle Entrate infatti ha fugato tutti i dubbi. In ogni caso tale circolare ha contribuito se non altro a individuare la maggior parte delle tipologie di interventi agevolabili.

La legge di Bilancio per il 2021 si è limitata a prorogare l'agevolazione fino al 31/12/2021, perché, diversamente, la stessa sarebbe scaduta al 31/12/2020.

Resta ovviamente, come per il 2020, la necessità che gli interventi siano riferiti a zone urbanistiche A o B (agglomerati urbani o centri storici).

Vediamo di fare il punto sulle principali forme agevolative, come chiarite dalla circolare 2/2020 e da successive prese di posizione ufficiali dell'Agenzia delle Entrate (risposte a Interpelli, risoluzioni, etc.).


Partendo dall’elencazione normativa si distingue innanzitutto:

  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi,ornamenti o fregi;

  • pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata.

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.


Nella guida fornita dall'Agenzia Entrate si specificano gli altri interventi accessori e agevolabili, definiti dall'Agenzia Altri Interventi per il Decoro Urbano:

• grondaie

• pluviali

• parapetti

• cornicioni


La circolare 2/2020 entra anche nel merito dei requisiti soggettivi e procedurali per poter usufruire dell’agevolazione. Da questo punto di vista non vi sono novità nel 2021 e i quindi si può confermare che l’agevolazione spetta sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, anche per edifici strumentali.

Inoltre ricordiamo che nel caso di interventi che riguardino oltre il 10% della superficie intonacata o che abbiano requisiti analoghi al beneficio eco bonus le procedure da seguire sono identiche al suddetto beneficio eco bonus.

Una precisazione tutt’altro che scontata, invece, riguarda i contribuenti imprenditori, i quali, contrariamente ai soggetti privati, calcoleranno le agevolazione sulle spese sostenute per competenza e anziché sulle spese sostenute per cassa nell’anno 2020 o 2021.

Ultima indicazione fondamentale: non esistono limitazioni di importo per il bonus facciate, contrariamente ad altre forme di bonus edilizia che hanno tetti massimi di spesa o, come nel caso del 110%, limiti di prezzo correlati a tariffari di settore.

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