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Pubblicata la legge di bilancio 2024: le novità dal 1° Gennaio 2024

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”.

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

La Legge di Bilancio 2024 è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15)

La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cd. “esonero IVS”), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (cfr. Aggiornamento AP n. 143/2022) e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro (cfr. Aggiornamenti AP nn. 392/2022, 041/2023 e 185/2023).

L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l’esonero sia pari:

  • al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero

  • al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

NB La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l’esonero è riconosciuto “senza effetti sul rateo di tredicesima”. Tuttavia, la formulazione adottata dal legislatore lascia aperti dei dubbi circa la corretta applicazione della norma, in quanto, per altri versi, è precisato che la retribuzione imponibile di riferimento sia “parametrata su base mensile per tredici mensilità”.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 - 17)

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

NB: Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (comma 18)

NOVITÀ: La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 1/2023), dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 (cfr. Aggiornamento AP n. 1/2016) e dal DM 25 marzo 2016 (cfr. Aggiornamento AP n. 153/2016) per:

  • gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,

  • le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10% (5% per il periodo d’imposta 2024), e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.

Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

NB: L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO (commi 21- 25)

Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Si tratta della misura originariamente introdotta dalla Legge n. 85/2023 di conversione del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 229/2023).

NB: Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24. A tali fini si ritiene ancora utilizzabile il codice tributo 1702 istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 del 9 agosto 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 272/2023). Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica.

CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (commi 60 - 62)

La Legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati. Tale attività di cooperazione sarà realizzata d’intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Inoltre, al fine di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell’IRPEF), viene disposto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall’INPS. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.

Infine, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS:

  • effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione;

  • realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (comma 94, 97 e 98)

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.

Compensazioni crediti previdenziali/assicurativi - comma 94, lett. a) e comma 97, lett. a) e b) Per effetto della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Di assoluto rilievo risulta essere la novità che deriva dall’aggiunta, all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, O del nuovo comma 1-bis, in forza del quale la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata

– dai datori di lavoro non agricoli: ¾

  • a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;

dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

  • dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;

  • del nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale viene stabilito che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

NB: Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni relative a:

  • obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti INPS e INAIL per il quale la Legge di Bilancio individua, comunque, la data del prossimo 1° luglio;

  • tempistiche di compensazione dei crediti INPS (dal 15° giorno successivo a quello di trasmissione della denuncia UniEmens da cui emerge il credito) e INAIL (subordinatamente alla relativa registrazione negli archivi INAIL) per le quali la Legge di Bilancio non individua una specifica decorrenza.

Iscrizione a ruolo per importi superiori a 100.000 euro - comma 94, lett. b)

Con l’aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all’art. 37, DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI (commi 101 - 111)

La Legge di Bilancio 2024 introduce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

NB: Dell’inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA - ISCRO (commi 142 - 155) Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 l’indennità di discontinuità reddituale e operativa (ISCRO) è riconosciuta a regime in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Requisiti

Per beneficiare dell’ISCRO i soggetti appena citati devono possedere i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari dell’Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023 (cfr. AP n. 160/2023);

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO.

NB: La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Domanda

Per beneficiare di tale indennità, il lavoratore deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda, i redditi prodotti per gli anni di interesse sono autocertificati. L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

Misura, durata, erogazione

L’ISCRO:

  • è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

  • spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;

  • è erogata dall’INPS per 6 mesi e non comporta accredito di contribuzione figurativa;

concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

NB: L’importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT. INDENNITÀ DI MALATTIA DELLA GENTE DI MARE (comma 156)

La Legge di Bilancio 2024 prevede un decurtamento dell’importo dell’indennità di malattia giornaliera della gente di mare, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, dal vigente 75% al 60% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 1918/1937, convertito in Legge n. 831/1938.

Inoltre, la disposizione interviene a modifica del sistema di calcolo dell’indennità, stabilendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Qualora l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera viene calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Come noto, relativamente alla gente di mare, il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della navigazione, di cui al R.D. n. 327/1942, il quale, all’art. 114, fa rientrare tale categoria di lavoratori nel personale marittimo. L’art. 115, a sua volta, suddivide in tre categorie la gente di mare:

  • personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

  • personale addetto ai servizi complementari di bordo;

  • personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

La regolamentazione specifica di tale categoria di lavoratori è dettata dal DPR n. 231/2006 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC - 2006), che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.

Dal 2014 (DL n. 76/2013) la gestione della malattia e della maternità è affidata all’INPS che garantisce attualmente:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale che si manifesta durante l’imbarco impedendo il proseguimento della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco e viene garantita per la durata massima di un anno;

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare per gli eventi di malattia che si manifestano entro i 28 giorni dallo sbarco, nella misura del 75% della retribuzione percepita 30 giorni prima dello sbarco, per la durata massima di un anno;

  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita per gli eventi di malattia che si manifestano dopo 28 giorni dallo sbarco ed entro 180 giorni dallo sbarco, nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione goduta alla data di manifestazione della malattia e per la durata massima di 180 giorni.

È, invece, a carico dell’INAIL l’eventuale riconoscimento della prestazione per evento di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

La Legge di Bilancio 2024 introduce delle modifiche agli artt. 6 e 10 del RDL n. 1918/1937, convertito con modificazioni dalla Legge n. 831/1938, recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare. In particolare, l’art. 6, comma 1, del RDL n. 1918/1937 dispone che l’assicurazione contro le malattie per la gente di mare dà diritto:

“a) all’assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l’arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall’annotazione di sbarco sul ruolo;

b) ad una indennità giornaliera nella misura del settantacinque per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell’art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lett. a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ((ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244)).”

La disposizione in commento introduce un ulteriore periodo all’art. 6, comma 1, lett. b) ovvero il diritto:

“per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.”

NB: Pertanto, per gli eventi di malattia insorti a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’assicurazione dà diritto ad un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, qualora la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di svolgere l’attività lavorativa.

L’ulteriore modifica concerne l’art. 10 del RDL n. 1918/1937, il quale disciplina le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera e recita:

“L’indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo.

Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile.

L’indennità giornaliera è pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa marittima.

In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno non vi è obbligo di deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d’accordo con l’Ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto Ufficio oltre le spese suddette anche acconti sulle indennità per inabilità temporanea per il periodo che l’Ufficio stesso stabilirà.”

La novella introduce un nuovo periodo all’art. 10, comma 1, del RDL stabilendo che: “Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti”.

NB: Pertanto, la disposizione in oggetto interviene indicando una nuova modalità di calcolo dell’indennità di malattia giornaliera per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, stabilendo che essa è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Qualora l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera viene calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI MEDIANTE UTILIZZI DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (commi 168 - 176)

La Legge di Bilancio 2024 interviene prorogando alcune misure di sostegno al reddito, i cui oneri sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Vengono, inoltre, incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Misure a sostegno al reddito per i lavoratori dei call center

Viene riconfermata per l’anno 2024 (cfr. Aggiornamenti AP n. 1/2023, n. 4/2022 e n. 109/2021) la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore call center, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In particolare, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center viene previsto, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito, previste dall’articolo 44, comma 7, del D.Lgs n. 148/2015, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2024.

Indennità per i lavoratori del settore della pesca

Al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, viene previsto, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2024, il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri, per l’anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge n. 250/1958.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Sono stanziate per l’anno 2024 ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti (rispettivamente, dall’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs n. 148/2015, e dall’art. 53-ter del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate

Al fine di garantire un sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, viene prorogato, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 72/2018.

Proroga CIGS per cessazione di attività

Viene prorogato per l’anno 2024 per le imprese che cessano l’attività produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018, e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

Integrazione delle misure a sostegno del reddito per i dipendenti ex ILVA

Viene altresì prorogato per l’anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento CIGS riconosciuto, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’art. 1-bis del DL n. 243/2016, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA (art. 1-bis, DL n. 243/2016).

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

È previsto l’incremento di 50 milioni di euro delle risorse già stanziate per l’anno 2024, e attualmente pari a 50 milioni di euro, di cui all’art. 1, comma 129, della Legge n. 234/2021, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, per la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del D.Lgs n. 148/2015, che prevede la concessione per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione interessata, di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale. L’ulteriore periodo di CIGS, in deroga alla normativa vigente, è previsto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà e sino al limite massimo di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del trattamento CIGS in commento.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi e che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, è prorogata la possibilità, previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in deroga alla normativa vigente, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024, riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. Per l’istanza di prolungamento non si applicano le norme relative alla consultazione sindacale e agli altri termini e modalità di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs n. 148/2015. Tali trattamenti sono concessi nel limite di spesa di 63.300.000 euro per l’anno 2024 a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite, non prende in considerazione ulteriori richieste.

INCREMENTO DEL BUONO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO E DI FORME DI SUPPORTO PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE (commi 177 e 178)

La Legge di Bilancio 2024 modifica l’articolo 1, comma 355 della Legge n. 232/2016 (cfr. Aggiornamenti AP nn. 500/2016 e 1/2020).

Rimane valida la disciplina di cui al primo periodo, quindi, con riferimento ai nati dal 1º gennaio 2019, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito un buono di importo pari a 1.500 euro su base annua.

Il secondo periodo, anch’esso invariato, dispone che, a decorrere dal 2020, tale buono è incrementato:

  • di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 25.000 euro;

  • di 1.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

NB: La novità sta nell’inserimento, dopo il secondo periodo, di un terzo periodo, per il quale, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro, alle seguenti condizioni (entrambe necessarie):

1. ISEE fino a 40.000 euro;

2. presenza nel nucleo di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.

In tal caso la misura complessiva del buono è pari a 3.600 euro (1.500 + 2.100 euro).

Invece, per i nuclei familiari non rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo incremento, restano fermi gli importi del buono già previsti dal citato comma 355:

  • 3.000 euro (1.500 + 1.500 euro) per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro;

  • 2.500 euro (1.500 + 1.000 euro) per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;

  • 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro e per i casi di insussistenza o insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

Il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

CONGEDO PARENTALE (comma 179)

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di congedo parentale.

L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese (cfr. Aggiornamenti AP n. 01/2023 e n. 180/2023):

  • il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;

  • per un mese;

  • entro il sesto anno di vita del bambino.

Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale (cfr. Aggiornamento AP n. 323/2022).

Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

NB: La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) o, in alternativa, di paternità (Capo IV, D.Lgs n. 151/2001).

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 - 182)

L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

  • nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;

  • a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

  • con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

NB: In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO (commi 191 - 193)

I commi da 191 a 193 dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2024, riconoscono uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Misura dello sgravio

In particolare, il comma 191 dispone:

  • il riconoscimento dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nella misura del 100%,

  • a favore dei datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione nel triennio 2024-2026 di tali donne, beneficiare della misura del reddito di libertà (di cui all’art. 105-bis del DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020).

Il suddetto esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro anni, riparametrato e applicato su base mensile.

NB: In fase di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della richiamata misura nel 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Durata dello sgravio

L’esonero in trattazione spetta, considerando quale termine iniziale la data dell’assunzione, per:

  • 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

  • 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);

24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (commi 210 - 216)

NB: La Legge di Bilancio 2024 istituisce, dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Il fine è quello di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Contestualmente i seguenti Fondi sono abrogati:

  • Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità;

  • Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;

  • Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

  • Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Le risorse del Fondo unico sono destinate a finanziare iniziative collegate alle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE DIGITALE NEI SETTORI DELL’INFORMAZIONE E DELL’EDITORIA (commi 315 - 317 e 322)

La Legge di Bilancio 2024 interviene sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (Legge n. 198/2016), ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, razionalizzando e stabilizzando, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno dei settori dell’informazione e dell’editoria.

Si prevede che, con apposito DPCM, sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria. In più, attraverso l’adozione di un regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 400/1988, si provvede a ridefinire ed integrare i criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione (D.Lgs n. 70/2017) per incentivare l’occupazione di giornalisti e professionisti, la digitalizzazione dell’informazione e tutelare, nel contempo, anche l’edizione cartacea dei giornali, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

  • previsione tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un un’informazione di qualità;

  • valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati ad un’offerta editoriale innovativa;

  • ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;

  • previsione di criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con un’età anagrafica non superiore ai 35 anni;

  • previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all’assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

  • previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

  • con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;

  • applicazione di criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo;

  • revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un’ottica di semplificazione delle procedure.

PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI (comma 395)

La Legge di Bilancio 2024 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei permessi di soggiorno (in scadenza al 31 dicembre 2023) rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.

Viene inoltre disposto che i predetti permessi di soggiorno:

  • possano essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta;

  • perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

FONDO PER EMERGENZE IN AGRICOLTURA (commi 443 - 445)

La Legge di Bilancio 2024 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, al fine di sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca.

La definizione delle condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse viene demandata ad uno o più decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

COMMISSIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE E SOCIALE (comma 520)

L’articolo 1, comma 520 della Legge di Bilancio 2024 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita, anche tenendo in considerazione il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). Si stabilisce, inoltre, che questa Commissione proceda, anche sentiti il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.




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