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Nuovo limite alle detrazioni – LEGGE DI BILANCIO 2025

Con la Legge di Bilancio 2025 si introduce un nuovo limite alla misura massima di detrazioni fiscali, utilizzabili in dichiarazione redditi dai soggetti con redditi elevati.

Molti tendono a dimenticare infatti che già esisteva in precedenza un limite massimo alle detrazioni scomputabili in dichiarazione redditi ai sensi dell’art. 15 del TUIR per i soggetti che hanno redditi compresi fra euro 120.000 ed euro 240.000, con un azzeramento totale per i redditi sopra i 240.000.


In particolare, l’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir prevede che la detrazione spetti:

  • per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

  • per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In considerazione di tale limitazione, l’importo della detrazione diminuisce progressivamente all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia reddituale di 240.000 euro.

Per esempio, per un reddito di 140.000 euro e una spesa di 1.000 euro, l’importo riproporzionato detraibile è di 830 euro {1.000 x [(240.000-140.000) : 120.000]}.


La novità è che a partire dal 2025, i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro potranno beneficiare della detrazione per oneri entro un massimale specifico, variabile in funzione del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico. Questa misura è stabilita dal nuovo articolo 16-ter del Tuir (Dpr 917/1986), introdotto dalla legge di Bilancio 2025, in linea con il sistema di razionalizzazione delle detrazioni previsto dalla legge delega fiscale 111/2023, anche al fine di ridurre il deficit statale.


Il nuovo limite massimo delle detrazioni scomputabili dai contribuenti con redditi superiori a 75.000, applicabile alle detrazioni previste dal Tuir così come da altre disposizioni normative, viene calcolato moltiplicando un importo base (differenziato in base al reddito complessivo) per un coefficiente definito in relazione al numero di figli che risultano fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, nonché presenti nel nucleo familiare.


L’importo base delle spese detraibili è il seguente:

  • 14.000 euro per i redditi oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro;

  • 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.


Inoltre, l’importo base delle spese detraibili, non superiori ai precedenti limiti, verrà ridotto in base alla moltiplicazione con i seguenti coefficienti:

  • 0,5  in assenza di figli a carico;

  • 0,7  in presenza di un figlio a carico;

  • 0,85  in presenza di due figli a carico;

  • 1  con almeno tre figli a carico o in presenza di un figlio disabile secondo l’articolo 3 della legge 104/1992, anch’esso a carico.


Il risultato di tale moltiplicazione (base delle spese detraibili x coefficiente per figli a carico) rappresenta l’importo massimo delle spese detraibili che può essere riconosciuto al contribuente (sugli oneri elencati dagli articoli 15, 16 e 16-bis del Tuir, nonché sulle spese previste da altre specifiche norme di legge).


L’importo massimo delle spese detraibili dovrà successivamente essere confrontato con l’importo delle spese detraibili sostenute dal contribuente nell’anno, intendendo per spese detraibili la sommatoria di tutte le spese detraibili e delle quote di spese detraibili pluriennali nell’anno (es. 1/10 per le spese di ristrutturazione edilizia).

Le spese detraibili sostenute dal contribuente nell’anno non potranno mai essere superiori all’importo massimo della detrazione, calcolato con la moltiplicazione vista sopra (base delle spese detraibili x coefficiente per figli a carico).


Si segnala che gli oneri sostenuti a titolo di spese sanitarie e le somme investite nelle start up innovative (articoli 29 e 29-bis del Dl 179/2012) e nelle Pmi innovative (articolo 4, commi 9 e 9-ter del Dl 3/2015) non sono mai soggetti al massimale e sono sempre interamente detraibili.


Inoltre, al fine di preservare la detrazione per oneri sostenuti in forza di rapporti già in essere al momento dell’introduzione del nuovo limite, sono esclusi gli interessi passivi su mutui e prestiti così come i premi per assicurazioni (vita rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, long term care e contro eventi calamitosi) derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, oltre alle rate delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute entro il 2024.



Vediamo insieme alcuni esempi


Esempio 1

Un contribuente con un reddito complessivo di 110.000 euro e con un figlio a carico, che nel 2025 stipulerà un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, sosterrà spese universitarie per il figlio, spese funebri per il genitore e spese di ristrutturazione rateizzate in 10 anni, (il tutto per un ammontare complessivo di spese pari a Euro 15.000 comprensivo della rata annuale delle spese di ristrutturazione), beneficerà di una detrazione calcolata su un importo complessivo non superiore a 5.600 euro (8.000 euro x 0,7).

Se invece il reddito del contribuente fosse superiore a Euro 120.000 (per esempio euro 150.000) questa soglia subirebbe una duplice riduzione, come visto sopra. Anzitutto in base all’15 del TUIR, che deve essere calcolato prima dell’applicazione del nuovo limite massimo, e successivamente in base alle nuove riduzioni introdotte dalla legge di bilancio 2025.

Proseguendo nel calcolo della suddetta doppia limitazione, avremmo che:

Spese sostenute detraibili potenziali: 15.000

Riproporzionamento ex art. 15 TUIR: 15.000 x [(240.000-150.000) : 120.000] = 11.250

Applicazione limite massimo Legge di Bilancio 2025: 8.000 * 0,7 = 5.600

In questo caso il contribuente si vede ridurre doppiamente l’ammontare di spesa massima potenziale: prima per il riproporzionamento e dopo per superamento della soglia massima.

Il contribuente, a fronte di spese sostenute detraibili di euro 15.000 euro, potrà detrarre spese per massimo 5.600 euro.


Esempio 2

Stesso contribuente con reddito da euro 150.000, un figlio a carico e spese detraibili di importo più basso rispetto all’esempio precedente, pari ad euro 6.000.

Spese detraibili potenziali: 6.000

Riproporzionamento: 6.000 x [(240.000-150.000) : 120.000] = 4.500

Applicazione limite massimo Legge di Bilancio 2025: 8.000 * 0,7 = 5.600

In questo ultimo caso le spese detraibili potenziali sono superiori alla soglia massima di cui alla Legge di Bilancio 2025 quindi il contribuente deve sottostare al limite di spesa di 5.600; inoltre, dopo aver riproporzionato ex art. 15 TUIR, subisce un’ulteriore diminuzione delle spese detrai.

Il contribuente, a fronte di spese sostenute detraibili di euro 6.000 euro, potrà detrarre spese per massimo 4.500 euro.



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