Dopo oltre 20 anni dalla ultima versione nota, ecco ritornare alla ribalta una procedura già nota al sistema fiscale italiano: la regolarizzazione dei magazzini.
Il sistema economico e fiscale italiano è infatti cronicamente oggetto di forzature (soprattutto nelle piccole attività economiche) da parte degli imprenditori che, al fine di ridurre i costi e la pressione tributaria sul bilancio e sulla finanza aziendale, adottano politiche di bilancio e criteri di valutazione delle rimanenze spesso e volentieri oltre la tolleranza dei principi contabili e delle norme sulle imposte sui redditi.
Per questo periodicamente il Legislatore cerca di riportare in linea tali anomalie, adottando normative di carattere straordinario che, seppure con oneri non irrilevanti, consentano ai responsabili di bilancio di rivedere pratiche che negli anni hanno portato a rilevanti disallineamenti fra le valutazioni di bilancio e il reale valore degli stock a magazzino.
L'ultima versione di questo istituto è però molto risalente negli anni, essendo stata adottata nella legge di bilancio approvata nel dicembre 1999, in particolare l'art. 7 della legge 488/1999.
Ora, a distanza di 24 anni, nella legge di Bilancio 2024 viene riproposto tale istituto.
Le modalità di funzionamento ricalcano in gran parte la versione del 1999/2000.
Vi sono due tipi di adeguamento:
eliminazione delle esistenze iniziali (in quantità o valori) che fossero superiori a quelle effettive;
iscrizione di esistenze iniziali precedentemente non considerate
Ambito soggettivo
Possono applicare questa norma agevolativa gli esercenti attività d' impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Quindi tutte le imprese sia in contabilità ordinaria che semplificata (anche società di capitali, purché redigano il bilancio secondo i principi contabili nazionali e non secondo i principi contabili internazionali).
Tempistica e ambito oggettivo
La norma si applica al periodo di imposta 2023, o meglio: periodo d' imposta in corso al 30 settembre 2023.
L'adeguamento si effettua con riferimento alle "esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Quindi la regolarizzazione andrà effettuata contabilmente con riferimento alle esistenze iniziali al 01/01/2023.
Eliminazione delle esistenze iniziali
In questo caso si può operare sia mediante eliminazione di quantità eccedenti o riduzioni di valori eccessivi di quantità iscritte ad inventario.
In questo caso, diversamente dal successivo, la norma impone all'impresa di pagare sia l'Iva che una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Viene richiesta anche l'IVA in quanto si presume che sulle quantità (o valori) iscritti in eccesso l'impresa abbia già detratto l'IVA, quindi per evitare salti di imposta la riduzione delle giacenza deve avvenire mediante assolvimento dell'IVA.
Inoltre, è prevista l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione, che varia per ogni tipologia di attività, che sarà stabilito da un futuro Decreto Ministeriale. Lo stesso meccanismo si applicò nella versione 1999/2000 della regolarizzazione.
In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta quindi il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con tale decreto dirigenziale.
L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.
Oltre all'IVA si applicherà come accennato sopra anche un' imposta sostitutiva dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento. Tale percentuale si applica alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate per l'IVA e il valore eliminato.
E' di dovere sottolineare che nel 1999/2000 la percentuale di imposta sostitutiva fu del 30%.
Esempio:
Supponiamo che una attività abbia aliquota media Iva del 12% e una percentuale di maggiorazione da Decreto Ministeriale del 20%, con un valore di magazzino da eliminare di 100.000 euro.
Aliquota media: 12%
Maggiorazione: 20%
Esistenze iniziali da eliminare: 100.000
Iva dovuta: 100.000 * (1+20%) * 12% = 14.400
Imposta sostitutiva: (magazzino maggiorato) - (magazzino non maggiorato) * (imposta sostitutiva) = (120.000 - 100.000) * 18% = 3.600
Iscrizione di esistenze iniziali omesse
Nel caso di iscrizione di rimanenze in precedenza omesse non occorre assolvere l'IVA in quanto la stessa non è stata detratta in funzione delle quantità/valori che appunto sono omesse.
Resta quindi da assolvere solo l'imposta sostitutiva del 18%.
Esempio:
Esistenze iniziali omesse: 100.000
Imposta sostitutiva: 100.000 * 18% = 18.000
Modalità di effettuazione dell'adeguamento
L’adeguamento andrà richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 che - per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare - è rappresentato dall’anno di imposta 2023 ed esercitato dunque nel modello Redditi 2024.
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023,
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
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