Lo stato di emergenza dovuto al Covid perdura e sono stati quindi previsti alcuni ulteriori rinvii dei termini di versamento delle imposte.
In particolare l'art. 98 del Decreto agosto (DL 104/2020) ha previsto la proroga del termine della seconda rata o dell'unica rata di acconto 2020 di imposte sui redditi e IRAP dal 30/11/20 al 30/04/2021.
La proroga interessa i soggetti che:
esercitano attività di impresa o lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli indicatori ISA;
dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA, attualmente quantificabile in Euro 5.164,57.
La norma richiama poi esplicitamente anche i soggetti che:
non calcolano gli ISA per la presenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, compresi i soggetti in regime dei minimi o forfetari;
partecipano a società o imprese soggette agli ISA e sono tassati per trasparenza (si tratta dei collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali, etc.)
Condizione della riduzione del fatturato
Il Decreto Agosto dispone, come condizione necessaria per poter beneficiare della proroga, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
A tal fine dovrebbero valere i chiarimenti già forniti a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate in sede di Decreto Liquidità (contenuti nella Circolare 13 aprile 2020, n. 9), per cui nel fatturato da calcolare per verificare la riduzione percentuale rientrano le operazioni eseguite nel primo semestre dell'anno 2020, fatturate o certificate, e che hanno partecipato alla liquidazione periodica, a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei primi sei mesi dell'anno non rilevanti ai fini IVA.
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