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La modifica delle aliquote Irpef

Nel corso del 2023 è entrata in vigore una prima parte della cosiddetta Riforma Fiscale voluta dall'attuale Governo in carica.

La riforma sarà attuata mediante il meccanismo dei decreti delegati, ovvero: il Parlamento approva una legge delega e il Governo, sulla base delle linee guida di tale legge delega emana i Decreti Legislativi che contengono le vere disposizioni fiscali che si applicano alle imprese e ai cittadini.

La legge delega della riforma fiscale è già stata approvata dal Parlamento (Legge 9 agosto 2023, n. 111).

Ora il Governo sta, uno alla volta, emanando i Decreti Legislativi sulle varie materie.

Già lo scorso 16 ottobre il Consiglio dei Ministri aveva approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo attinente la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche: il citato Decreto, con alcune modifiche, è stato approvato definitivamente (D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303.

Il Decreto Legislativo interviene sull'Irpef in questo modo:

Articolo 1: modifica delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito imponibile;

Articolo 2: modifica della disciplina delle detrazioni d'imposta;

Articolo 3: dispone in merito all'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale IRPEF rispetto alla nuova disciplina dell'IRPEF.

Le previsioni in esame sono applicabili, per espressa previsione normativa, per il solo periodo di imposta 2024.

Modifica delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito imponibile

Con questa prima modifica si dispone la riduzione degli scaglioni che passano da quattro a tre, in particolare il secondo scaglione viene assorbito dal primo scaglione (23%).

Per il solo 2024 si avranno quindi le seguenti aliquote e scaglioni di reddito:

  • 23% per redditi fino a € 28.000.

  • 35% per redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;

  • 43% per redditi oltre € 50.000.

Rispetto al passato quali sono le variazioni? Unica variazione : fino al 2023, si aveva il 23% per i redditi fino a € 15.000 ed il 25% per i redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000.

Modifica delle Detrazioni

La riforma prevede l'incremento della detrazione spettante sui redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati (da € 1.880 a € 1.955 per redditi fino a € 15.000) allo scopo di parificare la relativa no tax area a quella prevista per i redditi di pensione (€ 8.500).

Il D.Lgs. n. 216/2023 non apporta invece modifiche in materia di detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, TUIR) che pertanto rimangono confermate nelle misure previste per il 2023.

Le modifiche più rilevanti riguardano le detrazioni per oneri.

La riduzione del gettito IRPEF conseguente alle previsioni agevolative di cui sopra (riduzione degli scaglioni), viene “finanziata” con un intervento importante sulle detrazioni per oneri e spese sostenuti dai contribuenti con reddito oltre € 50.000.

Per il 2024, l'articolo 2 del Decreto in esame, prevede infatti che detti soggetti subiscano una riduzione di € 260,00 dell'importo della detrazione totale spettante per:

  • oneri con detrazione al 19%, prevista dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;

  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013);

  • premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

Inoltre vale la pena di ricordare che già dal 2020 (in particolare per effetto del comma 629, art. 1, Legge n. 160/2019) per i soggetti con reddito superiore a € 120.000, la detrazione spettante per gli oneri di cui all'articolo 15, TUIR è attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito stesso, fino ad azzerarsi in presenza di redditi superiori ad € 240.000.

In pratica per questi soggetti la detrazione spetta:

  • per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000;

  • per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

Tale limitazione per i soggetti ad alto reddito non si applica solamente a:

  • interessi passivi su prestiti/mutui agrari e su mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;

  • spese sanitarie.



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