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La Flat Tax incrementale per il 2023

Ad un'analisi a prima vista si ha l’impressione che la "flat tax incrementale" è una norma di marketing fiscale, voluta e introdotta più per motivazioni politiche che non come strumento effettivo di gestione della politica fiscale e del gettito ad essa sotteso.


La genesi politica della flat tax incrementale deriva dall'iniziale volontà di estendere il regime forfetario che già si applica ai contribuenti fino a 85 mila euro di ricavi, mediante applicazione di una aliquota fissa del 15%.

Si è voluto infatti consentire l'applicazione di una tassazione ridotta (sempre nella misura del 15%) a coloro (esercenti attività di impresa, arti e professioni) che non applicano il regime forfetario e sono soggetti all'Irpef secondo le aliquote ordinarie.


L'introduzione della flat tax incrementale si deve all'at. 1, comma 55, Legge 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023). Tale norma dispone che, per il solo anno 2023, questi soggetti:


contribuenti persone fisiche > esercenti attività di impresa, arte o professione > che non applicano il regime forfetario


possono applicare, al posto delle ordinarie aliquote Irpef, un'imposta del 15 per cento applicata però solamente alla differenza fra a) il reddito di impresa o lavoro autonomo del 2023 e b) il reddito di impresa o di lavoro autonomo più elevato dichiarato negli anni 2020-2021-2022.

In ogni caso tale tassazione ridotta si applica su di una base imponibile comunque non superiore a 40.000 euro.

Si aggiunga inoltre, come ulteriore limitazione, che tale differenza di reddito è ridotta di un importo pari al 5 per cento del reddito più elevato dichiarato in uno degli anni dal 2020 al 2022.

Si riporta di seguito un esempio riportato nella Circolare n. 18/E del 28/06/2023 emanata dall'Agenzia delle Entrate:


Ai fini del calcolo complessivo bisogna tenere conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla norma e dalla circolare dell’Agenzia, l’eventuale maggior reddito che eccede il limite di 40.000 euro, resta assoggettato alla tassazione progressiva Irpef (ed alle relative addizionali).

La circolare ha fatto inoltre chiarezza sul perimetro dei soggetti che potranno usufruire della Flat Tax; si è precisato quindi che la stessa si potrà applicare:

- Agli imprenditori agricoli individuali che applicano il regime speciale delle rendite fondiarie, limitatamente alla parte di reddito di impresa prodotto;

- Ai titolari di impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria per la quota di spettanza del titolare;

- In caso di soggetto che partecipa ad una società di persone o di capitali, la flat tax spetta solo se la partecipazione è detenuta in regime di impresa (in sostanza non potrà applicare la flat tax il socio persona fisica di una società di persone o di capitale, sia egli socio amministratore, socio lavoratore o solo socio di capitali).


Quindi sono escluse dalla flat tax:

- le società di persone,

- le società di capitali (anche se hanno optato per il regime della trasparenza fiscale)

- gli studi associati fra professionisti.


Per quanto riguarda il raffronto dei redditi con gli anni precedenti, è necessario che il soggetto che decide di avvalersi della flat tax abbia esercitato attività di impresa o professione in almeno uno dei tre esercizi precedenti (il beneficio è ammesso anche se in uno degli anni precedenti il contribuente ha usufruito del regime forfetario).

La flat tax non è però ammessa per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, mancando la possibilità di un confronto con gli esercizi passati.


Come si vede le limitazioni, sia quantitative sia soggettive, sono tantissime e tali da ridurre fortemente lo spettro di applicazione della flat tax. Per questo motivo l’impressione generale tra gli operatori del fisco è che siamo più che altro di fronte ad una norma di facciata.







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