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Il Registro dei Titolari: un obbligo Antiriciclaggio per le società di capitali

La normativa di matrice europea che si occupa di Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo si fa sempre più pervasiva.

Inizialmente la stessa si rivolgeva solamente alle Banche e agli altri Intermediari Finanziari. Una seconda fase ha coinvolto i professionisti del mondo legale ed economico (commercialisti, avvocati, notai).

Ora una terza fase allarga ulteriormente il perimetro dei soggetti che, a vario titolo, hanno degli obblighi di informativa e di monitoraggio costante: le società di capitali e gli altri enti privati dotati di personalità giuridica.



La normativa Antiriciclaggio in Italia è contenuta nel D.Lgs. 231/2007.

L'art. 21, del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che:

· le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (SRL, SPA, SAPA, COOPERATIVE);

· le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro di cui al DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato);

devono comunicare al Registro Imprese competente (generalmente in funzione del luogo dove ha la sede legale la società), le informazioni (di massima tutti i dati anagrafici) relative ai propri titolari effettivi.


Chi sono i titolari effettivi

§ Per le SRL, SPA, SAPA, COOPERATIVE

Sono titolari effettivi le persone fisiche che:

- per proprietà diretta hanno la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;

- per proprietà indiretta hanno la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di altra società / fiduciarie / interposta persona.

Qualora a seguito dell'esame dell'assetto proprietario non sia possibile identificare la/e persona/e fisica/e cui è attribuibile la proprietà diretta / indiretta della società, questo dovrà essere identificato nella persona/e fisica/e cui è attribuibile il controllo della stessa in base:

- alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- ai voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

- all'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente il/i titolare/i effettivo/i, questo coincide con la persona fisica / persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi / statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione (consiglieri – amministratori delegati) o direzione della società.

§ Per le persone giuridiche private

Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori (se in vita);

- i beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili);

- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.


Quando deve essere fatta la comunicazione

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del Decreto del MiMiT del 29/09/2023 avvenuta il 09/10/2023, quindi entro il 11/12/2023.

Successivamente a detta prima comunicazione sussistono i seguenti ulteriori obblighi:

- comunicare le variazioni dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

- confermare annualmente i dati / informazioni della titolarità effettiva entro 12 mesi:

· dalla prima comunicazione dei dati / informazioni della titolarità effettiva;

· dall'ultima comunicazione di variazione / conferma.

Per le imprese dotate di personalità giuridica SRL, SPA, SAPA, COOPERATIVE, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese.


Chi deve fare la comunicazione

La comunicazione dei titolari effettivi deve essere inviata:

- da almeno un amministratore dell'impresa senza possibilità di deleghe o procure;

- dal fondatore / soggetti con rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;


Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione dei titolari effettivi dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica, attraverso il canale Telemaco, alla competente CCIAA con istanza firmata digitalmente (ciò significa che l’amministratore esecutore dell’invio dovrà essere provvisto di smart card o altro strumento per la firma digitale).

A tal fine può essere utilizzato l'applicativo DIRE (disponibile sul sito Internet del Registro Imprese) oppure un'altra soluzione di mercato; Unioncamere ha predisposto un apposito manuale operativo per l'invio telematico della comunicazione in esame disponibile sul proprio sito Internet.


Quali sono le sanzioni per l’omessa comunicazione

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.




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