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Il nuovo Ravvedimento Operoso

Tra le novità più importanti della Riforma delle Sanzioni Tributarie entrata recentemente in vigore per effetto del D.Lgs 87/2024 ci occupiamo in questo post di una delle più importanti, ovvero delle novità in materia di ravvedimento operoso introdotte nella riforma. La riforma ha modificato le sanzioni penali e ha introdotto interventi anche sulla disciplina del ravvedimento operoso. Le norme di riferimento restano comunque l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1987, ma sono state riformulate. Innanzitutto, va detto che le novità riguardano le violazioni e omissioni commesse a partire dal 1 settembre 2024. Pertanto, per eventuali errori commessi fino al 31 agosto 2024, anche se sanati dopo tale data, si applicherà la precedente disciplina. Fatta questa doverosa premessa, vediamo nel dettaglio cosa è stato confermato e cosa invece è cambiato.

Il "ravvedimento sprint" rimane valido, consentendo di correggere omissioni entro 15 giorni con uno sconto significativo. La pena per omissioni o ritardi nei versamenti scende dal 30% al 25%. Per ritardi fino a 15 giorni, la sanzione sarà dello 0,083% al giorno. Ad esempio, un versamento effettuato il 22 ottobre 2024, ma dovuto il 16 ottobre 2024, comporterà una sanzione dello 0,50%, ovvero 0,083% moltiplicato per 6 giorni.

Restano in essere anche i vantaggi per i seguenti ravvedimenti (quelli più vantaggiosi e meno onerosi):

-          entro 30 giorni, sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;

-          entro 90 giorni, ad un nono del minimo in caso di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo;

-          entro la data di presentazione della dichiarazione annuale o entro un anno se non è necessaria la dichiarazione, ad un ottavo del minimo, in caso di  regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo;

 

Veniamo invece alle novità. Il ravvedimento con sanzione ridotta a un settimo del minimo cambia. Prima si applicava entro la dichiarazione dell'anno successivo; ora, con la riforma, vale per i ravvedimenti fatti oltre i termini della dichiarazione dell'anno della violazione o oltre un anno se non c'è una dichiarazione.

Ulteriore novità riguarda il ravvedimento con sanzioni scontate a un sesto e a un quinto del minimo. La nuova norma adegua la procedura in materia di accertamento. Se il contribuente riceve una comunicazione dall’amministrazione finanziaria contenente lo schema di atto impugnabile senza che sia stata preceduta da un verbale di constatazione e senza aver presentato istanza di accertamento con adesione, può ravvedersi applicando la sanzione ridotta a un sesto. Se invece è presente un processo verbale di constatazione (PVC), ma non è stata inviata la comunicazione di adesione al verbale, e comunque prima della comunicazione di atto impugnabile, è possibile ravvedersi applicando la sanzione ridotta a un quinto.

Un'ulteriore novità è l’introduzione della riduzione della sanzione a un quarto. Questa riduzione si applica se il ravvedimento avviene dopo la comunicazione dell’atto impugnabile relativo a una violazione constatata con processo verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Ci sono ancora delle novità da segnalare. La prima prevede che se la violazione è calcolata tenendo conto della continuazione, si applica una riduzione in relazione alla prima violazione. Infine, viene confermato che non è possibile applicare alcune riduzioni della sanzione in caso di presentazione di una dichiarazione omessa superiore ai 90 giorni.



Tipo di ravvedimento

Tempistica

Riduzione sanzioni

Regolarizzazione spontanea

entro 30 giorni (omessi versamenti)

1/10

Regolarizzazione spontanea

entro 90 giorni (dichiarazione)

1/10

Regolarizzazione spontanea

entro 90 giorni

1/9

Regolarizzazione spontanea

entro 1 anno

1/8

Regolarizzazione spontanea

oltre 1 anno

1/7

Schema di accertamento non preceduto da PVC

prima dell’adozione dell’atto di accertamento

1/6

Processo verbale di constatazione

prima della comunicazione dello schema di atto

1/5

Schema di accertamento preceduto da PVC

prima dell’adozione dell’atto di accertamento

1/4


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