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I Finanziamenti Soci e il rischio dell'Imposta di Registro

Nel corso della vita di una società (sia essa una piccola società di persone oppure una media società di capitali – con esclusione se vogliamo delle grandi imprese) è improbabile che non ci sia mai trovati nella necessità/opportunità di finanziare la gestione ordinaria o gli investimenti della stessa con risorse proprie dei soci date a “mutuo” alla società, anziché ricorrere all’indebitamento attraverso i consueti canali bancari.

Non costituiscono ovviamente finanziamenti i versamenti effettuati dai soci senza diritto alla restituzione (come ad es. versamenti in conto capitale o a fondo perduto).


I finanziamenti soci possono essere fruttiferi di interessi o infruttiferi.

Nella prassi ci si imbatte prevalentemente nella forma infruttifera dei finanziamenti soci; le motivazioni possono essere diverse:

- Impossibilità o difficoltà di accedere al credito bancario;

- Eccessiva onerosità dell’indebitamento bancario;

- Disponibilità finanziarie inutilizzate da parte dei soci che tuttavia non intendono destinarle definitivamente a patrimonio della società.

Le modalità/formalità utilizzate per la generazione di questi finanziamento soci possono essere diverse, dal contratto semplicemente verbale fino all’atto scritto oppure una delibera di assemblea (ordinaria o straordinaria).

In realtà i finanziamenti dei soci, onerosi o gratuiti (a tasso zero), non sono atti societari propri ma prestiti di denaro, per i quali è previsto l'obbligo della restituzione (contabilmente devono essere registrati nel passivo del bilancio a titolo di finanziamento).

Trattamento ai fini dell’imposta di Registro

I finanziamenti da privato, se risultanti: - da atto scritto, sono soggetti a registrazione in termine fisso con aliquota del 3% (Art. 9 tar. parte I DPR 131/1986); - da corrispondenza commerciale, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso sempre con aliquota del 3% (art. 1 tariffa Parte II DPR 131/1986); - da accordo verbale, non sono soggetti a registrazione neppure in caso d'uso.

Il rischio dell’enunciazione dei Finanziamenti Soci in altri atti

E’ frequente nell’ambito societario che i verbali di assemblea, ordinaria o straordinaria, richiamino l’esistenza di tali finanziamenti soci.

In tal caso bisogna porre particolare attenzione, perché la norma prevede che il finanziamento è tassato (sempre al 3%) in caso di enunciazione in un successivo atto (ad esempio, nel verbale di assemblea) registrato, se non ha già scontato l'imposta; tale principio è stato confermato chiaramente dalla giurisprudenza (si veda Cassazione 30/06/2010 n. 15585 e anche la recentissima Cassazione Sezioni Unite 24/05/2023 n. 14432).


Quest’ultima sentenza, pronunciata a Sezioni Unite e quindi particolarmente fondante, ha preso in esame un caso di una società che aveva proceduto ad aumentare il capitale sociale di 93.000 euro mediante utilizzo parziale di un finanziamento soci esistente in bilancio per Euro 693.700.

Il solo fatto che il Notaio redigente il verbale di assemblea straordinaria avesse citato l’esistenza di un finanziamento soci di Euro 693.700 ne ha comportato la tassazione al 3% per l’intero ammontare ai sensi art. 22 TUR e art. 9 della Tariffa.

Inoltre la compensazione di Euro 93.000 finalizzata alla sottoscrizione dell’aumento di capitale è stata ulteriormente tassata come atto autonomo ai sensi dell’art. 6 della Tariffa con l’imposta del 0,5%.

La resistenza del contribuente e del notaio rogante mediante ricorso in Commissione Tributaria Provinciale è stata vana, come vano è stato l’appello in secondo grado e il ricorso per Cassazione.


Il caso dei finanziamenti soci fra soggetti IVA.

Qualora i finanziamenti soci avvengano nell’ambito di gruppi societari, cosa alquanto frequente, si opera quindi fra soggetti titolari di partita Iva, e quindi si pone l’ulteriore problema dell’inquadramento dell’operazione ai fini IVA.

Senza addentrarci in questa sede nell’approfondimento della tematica, è prevalente la tesi che sostiene che i Finanziamenti Soci effettuati da soggetti IVA rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ma sono esenti dall’imposta ex art. 10; la conseguenza è che il relativo contratto (qualora esistente) è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa di Euro 200.




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