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Helicopter money: Ep. 7 - Il credito di imposta sulle Rimanenze Finali

Ultimo, in ordine cronologico, intervento estratto dal cilindro dal Fisco italiano per agevolare le imprese del commercio particolarmente colpite dall'epidemia Covid, è quello inserito in sede di conversione in legge del Decreto Legge 34/2020.

Infatti il neonato art. 48-bis del decreto convertito prevede a favore delle imprese operanti nel settore tessile-moda-accessori, il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30% sull'eccedenza del valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente.

Esiste però un limite di spesa (45 milioni di euro) all'esaurimento del quale non è riconosciuto alcun credito di imposta.

L'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se per la richiesta del credito sarà necessaria l'invio di una comunicazione e se varrà il criterio cronologico di presentazione della domanda per poter beneficiare del contributo; questo creerebbe l'incubo "click day" anche per questa agevolazione, come già abbiamo visto purtroppo per tante altre agevolazioni. Oppure l'Agenzia delle Entrate potrebbe escogitare la preventiva istanza con ripartizione delle disponibilità su tutti i contribuenti (come per il credito di imposta sanificazioni e DPI), con il risultato di far crollare l'agevolazione percentuale ben al di sotto dell'intervento previsto del 30%. Staremo a vedere.

In ogni caso il credito d'imposta è riconosciuto solamente se le rimanenze di magazzino del 2020 eccedono la media delle rimanenze dei periodi di imposta 2017, 2018, 2019, con l'avvertenza che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali devono essere omogenei.

Il problema operativo principale consiste però nell'onere di certificazione del bilancio o almeno del valore delle rimanenze.

L'art. 48-bis infatti dispone che i soggetti beneficiari che certificano il bilancio (ovvero sono dotati di revisore o collegio sindacale), possono usufruire del credito sulla base del bilancio stesso, mentre coloro che non sono soggetti alla revisione legale o sono privi di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione che contenga la consistenza delle rimanenze di magazzino. Tale ultima certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

E' facile osservare che tale onere procedurale scoraggerà fortemente i soggetti di più piccole dimensioni, non dotati di una contabilità di magazzino e che dovrebbero quindi affrontare ingenti costi amministrativi per poter accedere ad un credito di imposta di cui non si riesce a quantificare l'ammontare vista l'esiguità dei fondi a disposizione.

Parrebbe un giro a vuoto dell'elicottero...

In ogni caso con decreto MISE di concerto con il MEF saranno stabiliti, oltre ai criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito di imposta, le modalità e i criteri di attuazione dell'art. 48-bis, anche al fine del rispetto di limiti di spesa.


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