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Fringe benefit fino a 3.000 euro – anno 2022

Facciamo una cronistoria di questa norma.

Aumento del limite per i fringe benefit: Decreto aiuti bis e decreto Aiuti bis al quater

Nel mese di agosto 2022 il Governo Draghi inserisce, nel D.L. n. 115/2022, una norma (art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale) che dispone l’aumento, esclusivamente per l’anno 2022, dei fringe benefit esenti: da 258,23 a 600 euro.

Il 10 novembre il Governo approva un decreto legge (decreto Aiuti quater) che introduce nuove misure urgenti, proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini e aiutarli ad affrontare i costi del caro energia.

Tra le varie novità è presente una modifica all’art. 12 del decreto Aiuti bis, con la quale viene ulteriormente innalzato il limite delle liberalità esenti da 600 a 3.000 euro. Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023, art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986.

Utenze domestiche

L’altra novità, oltre l’aumento del limite delle liberalità a 3.000 euro, è la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette energetiche.

In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:

1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.

In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.

Ricordo che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.

A differenza dei bonus erogati nei mesi di luglio e novembre, in questo caso il costo è a totale carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato.


Darzo, 16/11/2022




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