Il differimento del pagamento delle imposte ha riguardato i versamenti di imposte e contributi della cosiddetta "prima ondata" pandemica (da marzo 2020 in poi), e successivamente anche i versamenti fiscali della cosiddetta "seconda ondata" di novembre e dicembre 2020.
Con particolare riferimento a quest'ultima tranche di sospensioni, è in arrivo una scadenza fondamentale, che riguarda la ripresa dei versamenti a suo tempo sospesi.
Infatti i contribuenti che hanno beneficiato delle sospensioni dei versamenti di novembre e dicembre devono ora saldare le imposte dovute. Si tratta principalmente delle ritenute, addizionali IRPEF e IVA.
A stabilire tali sospensioni sono state due norme contenute in due dei decreti Ristori, poi confluite nel primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) in sede di conversione in legge. Ci si riferisce:
- all’art. 7, D.L. n. 149/2020 - Ristori bis, trasfuso nell’art. 13-ter, D.L. n. 137/2020, per il mese di novembre;
- all’art. 2, D.L. n. 157/2020 - Ristori quater, trasfuso nell’art. 13-quater, D.L. n. 137/2020, per il mese di dicembre.
Scadenze di novembre 2020
La sospensione dei versamenti di novembre ha riguardato coloro che:
- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e zone rosse);
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Per questi soggetti, la sospensione ha riguardato:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- l’IVA periodica.
Scadenze di dicembre 2020
Invece, per quanto riguarda i versamenti di dicembre, i destinatari erano leggermente differenti, e precisamente:
- i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rientrano tra i beneficiari:
1) i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
2) i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate, alla data del 26 novembre 2020, come zone arancioni o rosse;
3) i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate, alla data del 26 novembre 2020, come zone rosse.
Per questi soggetti la sospensione ha riguardato i versamenti di:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali.
Scadenze Come e quando versare gli importi sospesi
Sia per le sospensioni di novembre 2020 che per dicembre 2020, le regole sono identiche. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, scegliendo tra due distinte modalità:
1) in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
2) mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento così frazionato:
- prima rata: entro il 16 marzo 2021;
- seconda rata: entro il 16 aprile 2021;
- terza rata: entro il 17 maggio 2021;
- quarta rata: entro il 16 giugno 2021.
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