Nel fine settimana dal 20 al 22 marzo si è creata una tale sovrapposizione di Decreti, Provvedimenti e Ordinanze da parte dei singoli Ministeri Salute, congiuntamente dal Min. Salute e Interno, Ordinanza delle Regioni Lombardia e Piemonte e infine Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è assolutamente necessario fare ordine, mettere in fila temporale e gerarchica questi provvedimenti.
Innanzi tutto: quale di questi prevale gerarchicamente? Risposta: se un provvedimento regionale o di un singolo Ministero confligge con un DPCM è quest'ultimo a prevalere. Questo si deriva dall'art. 32 della L. 833/1978 e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione.
Quindi analizziamo l'ultimo e importante provvedimento del Primo Ministro. Un imprenditore, un commerciante o un professionista come fa a capire se deve chiudere o meno la sua attività?
Si segue un percorso logico in 3 fasi/test.
TEST 1
Se l'attività non è già stata autorizzata esplicitamente da un precedente provvedimento (DPCM 11/03) devo andarmi a controllare la "white list" (allegato 1 al Decreto del 22/03), ricercare al suo interno il mio codice attività ATECO. Se la ricerca è positiva ho superato il test il e posso proseguire nell'attività senza ulteriori test o controlli. Se è negativa posso vedere se riesco a superare i test successivi.
TEST 2
Se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l'attività in ogni caso. Non per tutti questo è possibile, per cui se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna si può fare un ultimo tentativo prima di dover necessariamente chiudere l'attività, descritto al test successivo.
TEST 3
E' la fattispecie più delicata, prevista dalla lett. d) dell'art. 1 del Decreto. Si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni funzionali alla filiera produttiva protetta.
Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso, ovvero fino all'eventuale emanazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto l'impresa è comunque autorizzata ad operare.
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