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Concordato Preventivo Biennale


Nella delega al governo per la riforma fiscale (legge 111/2023) per i soggetti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo viene prevista la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale. Da tale istituto, che interesserà 4,2 milioni di partite Iva, il MEF/Agenzia Entrate si aspetta di incassare 780 milioni di Euro di extra-gettito.

Il concordato preventivo biennale si applicherà alle annualità 2024-2025: l’Agenzia delle Entrate (AdE), attraverso un apposito software, formulerà una proposta ai titolari di Partita IVA, sulla base dei dati fiscali e tributari che ha a disposizione, al fine di stabilire preventivamente le imposte IRPEF, IRES ed IRAP dovute. Si presume che tale proposta si basi su una media dei redditi degli ultimi esercizi, corretta al rialzo.

 

A CHI SI APPLICA

A tutti i contribuenti titolari di partita Iva con ricavi annui inferiori a 5,164 milioni di Euro (in sostanza ISA e forfetari).

 

A QUALI ANNUALITA' SI APPLICA

Il concordato fiscale preventivo come impostato dal legislatore è una norma a regime, che consentirà ai contribuenti interessati di concordare le imposte del biennio successivo. In sede di prima applicazione le annualità interessate sono il 2024 e il 2025.

 Per i contribuenti in regime forfettario il concordato si applica in via sperimentale soltanto per l’anno 2024.

  

COME FUNZIONA LA PROCEDURA

Per capirne esattamente la portata bisognerà comunque attendere dopo il 15/06/2024 quando l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile i dati.

L'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta, la cui fonte di dati presumibilmente sarà la stesse degli indici di affidabilità fiscale ISA. E' previsto il rilascio di uno specifico software da parte di SOGEI (la società informatica dell'Agenzia delle Entrate) mediante il quale potrà essere gestita tutta la procedura.

Il software dell'AdE sarà disponibile come detto dal 15/06/24 e ci sarà tempo per aderire fino al termine per l'invio telematico della Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno 2023 (per quest’anno il 15 ottobre 2024).

L’adesione alla proposta dell’Agenzia è, ovviamente, volontaria. Il concordato prevede la formulazione di una proposta, sia per l’anno 2024 che per il 2025, relativamente a due basi imponibili:

a) reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni (IRES e IRPEF);

b) valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

L’algoritmo di calcolo utilizzato dall’Agenzia dovrebbe applicare una metodologia che valorizza i seguenti dati:

1.      Valori contabili 2023 forniti dal contribuente;

2.      Dati ISA comunicati dal contribuente nel corso degli anni attraverso l’apposito modello;

3.      Altri dati presenti nelle banche dati dell’Amministrazione Finanziaria.

Il reddito concordato non tiene conto, né ai fini del conteggio della proposta e nemmeno per gli anni 2024 e 2025, di plusvalenze e sopravvenienze attive nonché di minusvalenze e insussistenze passive che continueranno quindi ad essere sommate/detratte al reddito concordato.

In ogni caso, il reddito e il valore della produzione netta, così come risultante dalla proposta concordataria, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento è previsto che gli acconti di novembre 2024 debbano già tenere conto del patto concordato, ma non altrettanto vale per gli acconti di giugno/luglio 2024.

 

L'adesione deve avvenire con l'invio del modello Redditi 2024 (entro il 15/10 come si è detto sopra), attraverso la compilazione dei modelli dedicati: Quadro P per i soggetti Isa, Sezione VI del quadro LM per i contribuenti in regime forfettario.

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

Esistono però delle situazioni che precludono l’accesso al concordato, tra cui principalmente:

-          Presenza di debiti tributari di importo superiore a € 5.000, comprensivo di sanzioni e interessi, derivanti da tributi amministrati dall’AdE o da contributi previdenziali, entro il termine di accettazione della proposta.

-          Presenza di una causa di esclusione per la compilazione dei modelli ISA relativi all’anno d’imposta 2023 (tale esclusione non è operante per i forfettari che, per natura, sono già esclusi dagli ISA).

 

DECADENZA

 L'art. 22 del Decreto Legislativo di introduzione del Concordato disciplina le cause di decadenza.  Ne distinguiamo essenzialmente due:

 

Omissione di ricavi/compensi o deduzione di costi non ammessi

Si decade dal concordato quando , nei periodi d’imposta oggetto di concordato o in quello precedente, l'Agenzia delle Entrate accerta l'esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, “per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati”.

Se, ad esempio, il contribuente ha omesso la fatturazione di ricavi/compensi, oppure ha dichiarato e considerato in deduzione costi non documentati per un importo superiore al 30% dei ricavi o dei compensi dichiarati, si verifica la decadenza dall’istituto.

 

Dichiarazione di dati ISA non veritieri

Dal momento che la proposta di concordato è fondata essenzialmente sui dati degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, il decreto legislativo si pone il problema di evitare che il contribuente possa alterare i dati in modo da ottenere una proposta più conveniente dal software dell'Agenzia Entrate. A tal fine però la norma prevede che non tutti gli errori che possono avvenire nella comunicazione dei dati ISA possono essere tali da far scaturire la decadenza dal concordato: tale previsione sarebbe infatti assurda ed eccessivamente punitiva per i contribuenti, considerando la mole e la minuzia di ogni singolo dato presente negli ISA.

Il Decreto infatti prevede una soglia di rilevanza: lo scostamento fra i redditi proposti dal software concordatario riferiti a variabili corrette rispetto a quelli riferiti a variabili inesatte o incomplete deve essere superiore al 30%.

Tale soglia di rilevanza dovrebbe garantire i contribuenti che errori di lieve entità, nell’indicazione dei dati relativi agli ISA, non siano di per sé idonei ad alterare in misura significativa il reddito concordato e quindi a determinare la decadenza dal nuovo istituto.

Sono considerate ulteriori cause di decadenza:

-  Cambio di attività (se la variazione è tale da comportare l’applicazione di un diverso modello ISA);

-  Mancato pagamento delle imposte derivanti dalla proposta concordataria.

 

CONTRIBUTI INPS E ALTRE CASSE DI PREVIDENZA

L'INPS ha fatto sapere che il contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale avrà facoltà di applicare come imponibile contributivo sia il reddito concordato che il reddito naturale dell'annualità interessata.

Per contro, le casse di previdenza privatistiche hanno già fatto sapere, invece, che per il calcolo dei contributi di loro interesse il reddito concordatario non assumerà alcuna rilevanza.

 

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