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Chiariti i dubbi su Bonus Edilizia e acconti entro il 31/12

Nell'arco di pochi giorni l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per calmare gli animi delle imprese e dei clienti delle stesse in relazione al funzionamento dei bonus edilizia (sia 110% che altri) per i cantieri già in corso e per quelli che inizieranno entro la fine di quest'anno.

Le mosse dell'Agenzia hanno come obiettivo di mettere ordine dopo che il Governo è intervenuto decisamente in modo brusco e improvviso sulla materia con il Decreto Legge 157 del 11/11/21.

Come ormai noto il Governo è intervenuto improvvisamente imponendo dalla sera alla mattina l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute per tutte le cessioni di credito o sconto in fattura generatesi a partire dal 12/11 u.s. (Si veda il precedente post https://www.associati67.it/post/i-nuovi-controlli-per-i-bonus-edilizia-dl-157-2021)

L'obbligo in precedenza esisteva solamente per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativo al superbonus del 110%. Ora è stato imposto anche:

a) tutti gli altri bonus edilizia in essere che possono usufruire di cessione credito o sconto in fattura (ecobonus al 65%, bonus edilizia classico al 50%; sismabonus dal 50 all'85%, bonus facciate al 90%);

b) relativamente all'utilizzo in dichiarazione dei redditi del superbonus 110% (prima questa forma di fruizione era esonerata dal visto di conformità).

Ovviamente una stretta di questo tipo ha congelato momentaneamente un intero settore produttivo ed economico del paese, che fino al giorno precedente stava viaggiando con incrementi di produzione a doppia cifra rispetto all'anno precedente.

Risultava particolarmente difficoltoso agli operatori comprendere quale fosse l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni, stante che la norma non disciplinava alcun periodo transitorio e non stabiliva nessuna disciplina particolare per le operazioni in corso.

Necessariamente si è reso necessario un intervento, a questo punto in via interpretativa, da parte dell'Agenzia Entrate, onde consentire agli operatori di continuare l'esercizio delle proprie attività - perché di questo si parla, dal momento che l'intervento brusco del DL 157 ha di fatto bloccato l'operatività delle imprese!


GLI INTERVENTI DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha esitato diversi giorni e poi è intervenuta inizialmente con l'aggiornamento delle FAQ (Frequently Asked Questions), avvenuto il 22 novembre, e successivamente il giorno 29/11 con l'emanazione della Circolare 16/2021.

Con le FAQ sono stati chiariti alcuni dubbi applicativi e in relazione all'ambito temporale. Di seguito riportiamo i principali.


Attestazione delle spese e requisiti tecnici

E' stato chiesto all'Agenzia se l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus dovesse attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o fosse relativa solo alla congruità delle spese. La risposta è stata che l’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Quindi niente asseverazione dei requisiti tecnici dell'intervento (la semplificazione è notevole per i tecnici, che non devono preoccuparsi di conformità urbanistiche, edilizie, etc.).


Lavori già conclusi prima del 12/11

E' stato chiesto all'Agenzia se un contribuente prima del 12/11 che avesse già ricevuto le fatture relative alle opere eseguite ed avesse già effettuato il relativo pagamento ma non avesse ancora inviato all'Agenzia la Comunicazione telematica di Opzione debba apporre visto di conformità e asseverazione.

La risposta dell'Agenzia è stata che la modifica dell’articolo 121, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

"Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre."

Quindi l'Agenzia integra la disposizione di legge (non sufficientemente articolata) e in via interpretativa disciplina l'ambito temporale e il periodo transitorio, sospendendo anche l'accettazione di nuove pratiche e rinviando di qualche giorno l'operatività della piattaforma telematica per dare il tempo ai programmatori di integrare le procedure per tener conto di questa interpretazione.

Le operazioni della Piattaforma telematica sono effettivamente riprese il giorno 26/11.


Visto di conformità e asseverazione per altri bonus

Altri indispensabili chiarimenti sono giunti con la Circolare 16/2021, emanata il giorno 29/11. Abbiamo già ricordato sopra come l'intervento governativo attraverso il DL 157 abbia esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal superbonus, qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Una prima annotazione indispensabile riguarda coloro che invece intendono usufruire di questi bonus in dichiarazione dei redditi: l'Agenzia precisa che, diversamente dal visto di conformità che non è obbligatorio in questo caso, l’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

I professionisti coinvolti nell'emissione delle attestazioni si chiedevano quale forma tale nuova attestazione dovesse assumere: la circolare chiarisce che l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera.


Acconti entro il 31/12/2021

Il chiarimento più importante atteso da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai bonus diversi dal Superbonus 110% riguarda gli Stati Avanzamento Lavori e gli acconti pagati prima della fine del 2021. A tal proposito l'Agenzia interviene usando a nostro giudizio il buon senso, lasciando aperta la possibilità di effettuare acconti agevolati in presenza di cantieri iniziati.

Viene infatti precisato che "per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati."

Quindi non è necessario che il pagamento effettuato entro il 31/12/2021 sia riferito ad un SAL, perchè la norma non lo richiede. Quindi possono essere agevolati anche semplici acconti scollegati da un vero e proprio Stato Avanzamento Lavori.

E' però necessario, per evitare facili abusi, che questi pagamenti di acconti siano relativi a cantieri "almeno iniziati".

Come fornire la prova dell'inizio lavori? A nostro giudizio il contribuente dovrebbe:

  1. In presenza di un titolo edilizio obbligatorio (SCIA, CILA, etc.), munirsene il più possibile anteriormente al 31/12/2021;

  2. Conservare documentazione che attesti una attività sul cantiere: DDT di materiale consegnato, rapportini di lavoro vistati dalla Direzione Lavori, etc.

  3. Effettuare delle fotografie dell'avviamento del cantiere e conservarle.




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