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I nuovi controlli per i Bonus Edilizia (DL 157/2021)

Come ampiamente annunciato il Governo è intervenuto pesantemente nel campo dei Bonus Edilizia introducendo misure stringenti per evitare frodi e abusi che, a quanto pare, sono stati numerosi nel primo anno di applicazione delle agevolazioni.

Lo ha fatto con l'emanazione di un Decreto Legge (il numero 157 del 11 novembre 2021) che entra in vigore già dal 12 novembre, denominato Decreto Controlli.

Vediamo subito le principali novità entrate in vigore oggi stesso.


Ampliamento del visto di conformità nel superbonus

Il primo intervento operato dal decreto Controlli agisce direttamente sul Superbonus del 110% (art. 119 del D.L. n. 34/2020), estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% sia utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo era fino ad oggi è richiesto soltanto nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il visto di conformità potrà essere evitato solamente nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente beneficiario del superbonus, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Estensione del visto di conformità per gli altri bonus edilizi

Il secondo intervento di ampliamento del visto di conformità, operato dal decreto Controlli, riguarda invece direttamente le agevolazioni edilizie previste dal comma 2 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020. Si tratta di una serie di altri Bonus Edilizia al di fuori del perimetro del Superbonus 110%, ovvero:


a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a-b, TUIR) - 50%;

b) efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013) - 50/65%;

c) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020) - dal 50 all'85%;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019) - 90% fino al 31/12/2021 che diventerà 60% dal 01/01/2022;

e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020) - 50%;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020)- 50%.


Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle detrazioni fiscali per lavori edilizi elencati nella disposizione normativa sarà dunque necessario, al contrario di quanto finora previsto, richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio dell’opzione.

Per questi bonus il decreto Controlli richiede espressamente anche l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.



Decorrenza dei nuovi obblighi

Come sopra già ricordato, il decreto Controlli, per espressa previsione normativa, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dal 12 novembre 2021) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per quanto riguarda però l’estensione dell’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche sarà necessaria, prima della sua concreta attuazione, una modifica ai modelli di esercizio delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura.

Nel frattempo segnaliamo però che già da oggi 12/11 il portale dell'Agenzia delle Entrate volto all'inserimento delle comunicazioni di Cessione/Sconto dei crediti fiscali è BLOCCATO per MANUTENZIONE. Ciò significa con ogni probabilità che, fintanto che non sarà emanato il provvedimento attuativo di modifica dei modelli di esercizio opzione e cessione, non sarà possibile caricare altre operazioni.


Attraverso tale modifica si dovrà infatti prevedere che l’apposizione del visto di conformità (e delle asseverazioni tecniche) diventi elemento essenziale in assenza del quale il modello non potrà essere inoltrato, anche in presenza degli interventi sopra elencati individuati con l’apposito codice numerico dalle istruzioni alla compilazione del modello stesso.


Resta da chiarire cosa succederà alle operazioni già in corso, ovvero a quelle forniture o prestazioni di servizi già fatturate ai clienti/committenti nei giorni scorsi che ad oggi con sconto in fattura ma che ad oggi non sono ancora state comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Ci si augura che il provvedimento attuativo disciplini una fase transitoria durante la quale possano comunque essere comunicate quelle operazioni già avvenute (e fatturate con sconto in fattura) ma non ancora comunicate all'Agenzia.

Diversamente il cliente finale potrebbe trovarsi nella scomodissima posizione di dover pagare di tasca propria delle forniture per le quali aveva in essere un contratto che prevedeva lo sconto in fattura o la cessione del credito. Infatti non è remota l'ipotesi che il fornitore o il committente non siano in grado di ottenere un visto di conformità e una asseverazione dei prezzi a condizioni economiche tali da mantenere economicamente vantaggiosa la configurazione contrattuale originaria.

Infatti, come corollario delle poco simpatiche novità, emerge abbastanza chiaramente che i nuovi oneri previsti per visto di conformità e asseverazione dei prezzi non saranno riconducibili a spese agevolabili (come avviene nel superbonus 110%) e quindi saranno costi che dovranno essere suddivisi in qualche modo fra committente e fornitore. Con buona pace dell'economicità di molte operazioni in corso, soprattutto se di ammontare limitato.


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