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Cambiano i limiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni trimestrali

Alcune tipologie di soggetti (ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) hanno la facoltà di applicare regimi contabili semplificati al ricorrere di determinate condizioni e limiti.

Per altre categorie di soggetti valgono regole diverse. Le società di capitali (srl, spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi dell’anno precedente, mentre i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente.

I limiti per i regimi contabili semplificati (applicabili a ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) sono da sempre disciplinati dall'art. 18 del DPR 600/1973.

Ora la legge finanziaria per il 2023 (L. 197/2022) interviene su tale norma cardine del sistema fiscale italiano innalzando i limiti per la tenuta della contabilità semplificata.

Il limite precedente era un volume annuo di ricavi inferiore a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 800.000 per la cessione di beni.

I nuovi limiti sono:

  • Euro 500.000 per le prestazioni di servizi

  • Euro 800.000 per le cessioni di beni

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Ai fini di determinare il perimetro di cosa si intenda per "ricavi" si fa riferimento essenzialmente alle norme del TUIR che prevedono come tali:

  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;

  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

  • le assegnazioni dei predetti beni ai soci ;

  • la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

  • i contributi in c/esercizio a norma di legge;

Invece ai fini di delimitare l'ambito temporale di riferimento dei suddetti ricavi occorre far riferimento all'art. 18 del DPR 600/1973, pertanto si parla di ricavi "percepiti" per i soggetti che utilizzano regimi di "cassa" (contabilità semplificata per cassa nell'anno precedente ovvero contabilità semplificata per "registrazione" nell'anno precedente), mentre di ricavi "conseguiti" per i soggetti che utilizzano regimi contabili per competenza (contabilità ordinaria nell'anno precedente).

In quest'ultimo caso per ricavi conseguiti si intendono quelli che rispettano i criteri di cui all'art. 109 del TUIR, il quale prevede che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza/conseguimento:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.


Opzione per la contabilità ordinaria

I contribuenti che non superano i limiti di cui sopra adottano la contabilità semplificata come regime “naturale”, salvo fare esplicita opzione per la contabilità ordinaria. Quest'ultima opzione deve essere effettuata nel modello VO della Dichiarazione IVA successiva, ma può essere effettuata anche mediante il cosiddetto "comportamento concludente" senza applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa significa comportamento concludente? Il contribuente adotta il regime contabile ordinario dal 01/01 dell'anno che preferisce, senza nessun ulteriore adempimento.


Modalità di tenuta della contabilità semplificata

Una volta verificato la possibilità di tenere la contabilità in modo semplificato e non aver scelto di optare invece per la contabilità ordinaria, il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, come prescritto dall’art. 18, DPR n. 600/73, ossia alternativamente mediante la tenuta:

  • dei registri IVA e di 2 registri distinti nei quali annotare le movimentazioni finanziarie di cassa ("incassi / pagamenti");

  • dei soli registri IVA e indicazione negli stessi registri IVA dei mancati incassi / pagamenti;

  • dei soli registri IVA e presunzione di incasso - pagamento coincidente con la registrazione (opzione c.d. “registrato = incassato”). Quest'ultima facoltà, di gran lunga la più utilizzata dai contribuenti comporta la quantificazione dei ricavi in base alla registrazione contabile dei documenti in cui gli stessi sono rappresentati. La scelta per tale presunzione, come disposto dal comma 5 del citato art. 18, vincola per almeno 3 anni. In particolare i soggetti che effettuano tale scelta nel 2023 sono tenuti a comunicare l’opzione barrando la casella 1 di rigo VO26 del mod. IVA 2024.



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