Con il venir meno dell'attrattività del Superbonus 110% gli operatori e i contribuenti si stanno interessando all'unico bonus edilizio che consente ancora di poter operare mediante sconto in fattura o cessione del credito: ovvero il Bonus Barriere Architettoniche.
Tale bonus, disciplinato dall'art. 119-ter del DL 34/2020 è diventato particolarmente vantaggioso dal 01/01/2023 per ovvi motivi.
Il primo dei quali è che non ha limitazioni di tipo catastale, ovvero può essere applicato ad ogni categoria catastale degli immobili, inoltre possono accedere sia le persone fisiche che i soggetti che conseguono redditi di impresa.
Vale sia per le abitazioni singole che per i condomini, ed è a regime secondo l'ultima configurazione fino al 2025, nella misura molto vantaggiosa del 75% delle spese sostenute.
Inoltre è bene specificare che possono usufruirne tutti, a prescindere dalla presenza nell'edificio di un soggetto con disabilità residente.
La detrazione sarà da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La circolare 17/2023 dell'Agenzia delle Entrate riepiloga le modalità di fruizione del beneficio, specificando la documentazione a supporto necessaria.
Nella sostanza sarà essenziale essere in possesso di una attestazione che i lavori eseguiti rispettano il dm lavori pubblici 236/1989. Si tratta di una norma molto vecchia (34 anni fa) ma che rappresenta ancora oggi il riferimento tecnico in materia di barriere architettoniche.
La stessa circolare elenca tra i lavori agevolabili, tra gli altri, la sostituzione di infissi e il rifacimento di servizi igienici, nonché il rifacimento di impianti di domotica e anche solo citofonici, purché compatibili con il decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989.
La circolare non fa nessun accenno alla richiesta del Durc di congruità della manodopera, il quale, nei lavori edili privati, è necessario per le opere (edili e non edili) di valore complessivo «pari o superiore» a 70.000 euro, se la «denuncia di inizio lavori» o «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) è stata inviata «alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021».
Vale la pena di ricordare infine che, nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, valgono le regole già note per il superbonus 110%, ovvero la necessità di essere in possesso di una Asseverazione tecnica e del Visto di Conformità sul modulo di comunicazione del credito all'Agenzia delle Entrate.
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