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Agevolazione ACE e norme antielusive

L’ACE (aiuto alla crescita economica) è un’agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

Possono usufruirne tutte le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Si tratta di una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

La finalità dell’agevolazione è quella di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio.


Come si calcola l’ACE

Ai fini del calcolo dell’ACE, prima si determina la base ACE, effettuando la sommatoria dei componenti positivi e negativi e confontando il risultato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio.

Una volta determinata la base ACE, l’importo deducibile viene calcolato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, fissata dallo Stato, su base annua:


- 1,3% dal 2019 in poi;

- 15% solamente per l'anno 2021 nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi Covid.


Tra gli elementi positivi sono compresi:

- i conferimenti versati dai soci o partecipanti

- gli utili accantonati a riserva


Tra gli elementi negativi si possono considerare le riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo. Vi rientra:

- ogni ipotesi di distribuzione delle riserve di utili (ad esempio la distribuzione di dividendi ai soci);

- qualsiasi tipo di distribuzione di capitale (ad esempio la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, quali la riserva sovraprezzo azioni);

- la restituzione ai soci di ogni tipologia di conferimento, sia in denaro che in natura.


Norme antielusive

La somma degli elementi positivi è soggetta ad ulteriori correzioni a seconda dei soggetti o dell’applicazione delle norme antielusive.

L'art. 10 del DM 03/08/2017 ha previsto queste fattispecie elusive che vanno di base sterilizzate dalla base agevolabile ACE.


Conferimenti in Denaro

Secondo l’art. 10 co. 2 del DM 3.8.2017 , la base di calcolo dell’ACE è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 in favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.

A tali fini non assume rilevanza l’incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo.

Come rileva la Relazione al DM attuativo, la sterilizzazione opera nei confronti della società conferente per cui, se in un gruppo formato dalle società A (controllante) e B (controllata), A effettua un conferimento in denaro in favore di B, la base ACE di A viene ridotta in misura corrispondente, mentre invece B può computare nella propria base ACE l’aumento del capitale o del patrimonio netto conseguente al conferimento.


Acquisto di Aziende

La base di calcolo dell’agevolazione viene ridotta per effetto dell’acquisizione di aziende o di rami di azienda infragruppo (effettuate, secondo la Relazione al DM 14.3.2012, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010).

Secondo la Relazione al DM attuativo, finalità di questa clausola antiabuso è quella di evitare che il trasferimento a titolo oneroso di aziende all’interno del gruppo possa costituire un veicolo per rigenerare base ACE altrimenti non utilizzabile.

La Relazione stessa precisa che la riduzione della base ACE opera in capo al soggetto che acquisisce l’azienda ed ha carattere permanente (la base ACE, in altre parole, continua ad essere ridotta negli esercizi successivi, anche se l’azienda viene nel frattempo trasferita).


Acquisto di partecipazioni

L'articolo 10, comma 3, lett. a) del Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione di partecipazioni di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo.

Il fatto che determina la riduzione della “base ACE” è l’acquisizione (o l’incremento) di partecipazioni in società controllate (effettuate, secondo la Relazione al DM 14.3.2012, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010).

Anche in questo caso, l’intenzione del legislatore è quella di evitare che i nuovi conferimenti eseguiti dai soci vengano utilizzati dall’impresa per l’acquisizione di tali società.

Il riferimento alle sole società controllate consente di affermare che questa causa di riduzione della “base ACE” non si verifica se vengono acquisite partecipazioni prive dei requisiti previsti dall’art. 2359 c.c. (es. partecipazioni di collegamento, ovvero di minoranza). La Relazione al DM attuativo precisa, tuttavia, che è possibile attivare la norma antielusiva generale laddove, ad esempio, un’impresa controllante faccia capitalizzare una controllata da soci non appartenenti al gruppo e acquisisca successivamente le relative partecipazioni.

La riduzione della base ACE è determinata in base al corrispettivo pagato per l’acquisizione delle partecipazioni.

La Relazione al DM attuativo precisa che la riduzione della base ACE opera in capo al soggetto che acquisisce la partecipazione ed ha carattere permanente (la base ACE, in altre parole, continua ad essere ridotta negli esercizi successivi, anche se la partecipazione viene nel frattempo trasferita).


Finanziamenti infragruppo

L’ultima clausola anti abuso è finalizzata ad escludere dalla base ACE un importo pari all’incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo in precedenza indicati (società controllate, ecc.).

In particolare, la sterilizzazione opera in presenza di un incremento dei suddetti crediti rispetto a quello risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

La sterilizzazione dovrebbe essere temporanea, e non permanente (suscettibile, in altre parole, di riassorbirsi nel caso di riduzione degli stessi crediti da finanziamento).




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