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Settore edile: Durc di congruità dal 1° novembre 2021

L’INL, con la Nota n. 5223 del 19 luglio 2021, rende nota la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, con il quale è stato definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Il citato Decreto Ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all’art. 8, co. 10-bis, del DL n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”), recependo altresì quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.In particolare, le disposizioni contenute nel presente Decreto,

  • sono volte a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia, a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa,

  • si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

AMBITO DI APPLICAZIONE


La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare

  • nell’ambito dei lavori pubblici, nonché

  • nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

NB: Rientrano nel settore edile tutte le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro), comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.


VERIFICA DELLA CONGRUITÀ


La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, così come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, nella quale sono riportati i c.d. indici di congruità, con riferimento alle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione alle diverse categorie di lavori edili.

NB: Gli indici di congruità del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera costituiscono percentuali minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.

Gli indici di congruità saranno periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.


ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ


L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Nell’ambito dei lavori

  • pubblici, la richiesta è avanzata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;

  • privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

ASSENZA DI CONGRUITÀ ED EFFETTI SUL DURC


Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa di riferimento.

In particolare, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia all’impresa affidataria le difformità che non consentono l’attestazione,

  • invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni,

  • attraverso il versamento presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità non sia superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione positiva, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel summenzionato Accordo collettivo per il settore edile del 10 settembre 2020.

NB: In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).




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