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Reverse Charge: novità del DL 124/2019

È esteso il reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

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