Una delle questioni amletiche che attanaglia il commercialista odierno è la seguente: "Reverse o non reverse? Questo è il problema!"
Il reverse charge nell'edilizia è comparso per la prima volta dall'anno 2007. Sin dall'inizio la sua corretta individuazione è sempre stata improbabile quanto indovinare il pacco premio nelle note trasmissioni televisive.
A far data dal 01 gennaio 2015 la situazione, se possibile, è ulteriormente e di molto peggiorata.
Infatti il nostro illuminato legislatore si è inventato un nuovo termine edil-tecnico ("i lavori di completamento") che, come un asteroide impazzito, si è catapultato sul pianeta edilizia, provocando il panico e lo scompiglio più assoluto.
Vediamo il perché.
Fino al 2014 erano soggetti al reverse charge le imprese di costruzioni che operavano in sub-appalto. Detta così sembra semplice - in realtà non lo era, ma lasciamo perdere per il momento.
Dal 2015 invece, magia magia, sono soggette al reverse charge anche tutte le imprese che fanno installazione di impianti e lavori di completamento di edifici, a prescindere dalla presenza di un appalto o di un subappalto.
E quindi cosa si intende per completamento di edifici?
La domanda non ha una risposta certa, come purtroppo spesso accade.
L'Agenzia Entrate ci illumina con questa circolare (n. 14/2015):
Completamento di edifici
Si osserva che il termine "completamento" di edifici, contenuto nella lettera a-ter) in commento, è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico. L’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, etc.
Peraltro, non si ravvisa una nozione di completamento né nella Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE né nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013.
Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di "completamento di edifici" soccorrono nuovamente le classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici".
Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del DPR n. 633 del 1972.
Si ritiene, invece, che debbano essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.
Peccato però che in innumerevoli altre prese di posizione la stessa Agenzia non sia stata altrettanto chiara, anzi a volte si sia pure contraddetta.
Volendo tenere fermo quanto sancito da questa circolare 14/2015 resta però irrisolto ancora un dubbio: cosa si intende per "Altri lavori di completamento e di finitura di edifici n.c.a." di cui al codice Ateco 43.39.09 oppure 43.39.01 "Altri lavori di costruzione e installazione nca"? La definizione di "completamento" o di "altri lavori" è troppo generica e si presta a molteplici interpretazioni. Come uscirne?
Per completare il puzzle interviene una risposta a interpellanza parlamentare sul tema (datata 10/03/2016).
"Si evidenzia che il codice attività 41.2 «costruzione di edifici residenziali e non residenziali», include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all'esterno (outsourcing). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione. Se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione l'attività è classificata nella divisione 43.
Pertanto, in linea con quanto sopra precisato, l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."
In base a questa interpretazione ufficiale parrebbe (il condizionale è quanto mai d'obbligo) che per "Altri lavori di completamento" si intendano quindi quelle fasi del processo che effettuano solo parti specifiche della costruzione, non la realizzazione completa degli edifici.
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