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Parte il cashback di Stato

Cashback? Cashless? Lotteria degli scontrini? Lotteria di Natale? Se ne fa un gran parlare ultimamente; pare che, dopo il coronavirus, sia il tema del momento. Cerchiamo quindi di fare ordine e chiarezza, laddove si può.

Distinguiamo gli strumenti, sono tre: quello che chiameremo Cashback di Natale, quindi il Cashback Ordinario, infine il Super-CashBack.


Cashback di Natale

E' lo strumento che inizia per primo: parte l' 8 Dicembre. E' stato previsto dall'articolo 7 del DM 24/11/2020 n. 156. Si tratta di uno strumento che la stessa legge definisce temporaneo e sperimentale, parte come dicevamo l'8 di dicembre e finisce il 31 di dicembre.

In sostanza l'agevolazione consiste in questo: in questi 23 giorni che ci separano dalla fine dell'anno, chi effettua acquisti con pagamenti elettronici (Pagobancomat, Carte di Credito, Satispay, etc.) potrà vedersi restituito dallo Stato il 10 per cento di quanto pagato.

Limiti, vincoli e adempimenti:

a) bisogna fare almeno 10 transazioni

b) l'importo massimo agevolabile è di euro 1.500 (il che significa evidentemente che il cashback massimo sarà pari a euro 1.500 * 10%=150);

Attenzione: l'agevolazione non vale per gli acquisti on-line (E-commerce)! Vale solamente per gli acquisti presso esercenti tradizionali mediante utilizzo di pagamenti elettronici.

c) è necessario dotarsi di SPID o Carta Identità Elettronica;

d) bisogna iscriversi con questi strumenti (Spid o CIE) scaricando l'app IO e seguendo la procedura indicata;

c) il rimborso sarà erogato direttamente nel mese di febbraio 2021 sul conto IBAN comunicato dal contribuente mediante apposita APP IO;

Per aderire all’iniziativa è richiesta la maggior età e la residenza in Italia.


Cashback Ordinario

Il funzionamento è analogo al cashback di Natale, il quale infatti è un'applicazione sperimentale. Sarà in vigore dal 01/01/2021 fino al 30/06/2022, a cui seguirà una valutazione economica e tributaria per la possibile ulteriore estensione.

La disciplina di questo cashback ordinario è stabilita dall'articolo 6 del DM 24/11/2020, il quale divide in tre semestri i periodi agevolabili:

  • 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021

  • 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021

  • 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022

Per ciascuno di questi tre periodi si potrà beneficiare del cashback se si effettueranno almeno 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici (anche qui si tratta solo di acquisti presso esercenti tradizionali, non di acquisti on-line).

Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

Anche in questo caso il rimborso sarà pari al 10% degli acquisti agevolabili in ciascun periodo semestrale, quindi si potrà ottenere al massimo un rimborso di 150 euro a semestre.


Super Cashback

L'articolo 8 del DM 24/11/2020 introduce il cosiddetto "rimborso speciale" (più enfaticamente conosciuto come "Super-CashBack").

In cosa consiste? In perfetto stile telequiz ai migliori concorrenti, in questo caso trattasi dei primi 100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni commerciali effettuate con strumenti di pagamento elettronici, sarà attribuito un premio speciale di 1.500 euro ciascuno. Questi fortunati e virtuosi 100.000 aderenti saranno premiati in ciascuno dei tre semestri di applicazione della normativa: ovvero primo e secondo semestre 2021 e primo semestre 2022.

Il costo per lo Stato (e quindi per i contribuenti) di tutte queste misure è stimato pari a 2 miliardi per il periodo 2021 e 3 miliardi per il periodo 2022 (già finanziato fino a fine anno 2022 sebbene il Decreto Ministeriale preveda la vigenza per ora fino al 30 giugno 2022).

Alla fine del 2022 sarà fatta una valutazione sull'esito delle misure al fine di renderle strutturali nell'ordinamento italiano.


Vi forniamo ora alcune indicazioni tecniche riguardo il funzionamento dell'agevolazione, per coloro che fossero interessati ad attivarsi in merito.


Ambito applicativo

Per partecipare all’iniziativa sono ammessi gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, ecc. nonché a favore di artigiani, lavoratori autonomi. Sono esclusi:

  • gli acquisti online (ad esempio, e-commerce);

  • gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali / professionali;

  • le operazioni eseguite presso sportelli ATM (ad esempio, ricariche telefoniche);

  • i bonifici SDD per gli addebiti diretti su c/c;

  • le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su c/c.

APP IO

Applicazione prevista all’art. 64-bis, D.Lgs. n. 82/2005, predisposta e gestita da PagoPA spa ai sensi dell’art. 8, comma 2, DL n. 135/2018, tramite la quale gli aderenti possono partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale. All'interno dell'APP IO è opportuno che gli aderenti registrino tutte le carte di credito, carte di debito o prepagate che normalmente usano.


PAN(Primary account number)

Numero identificativo della carta di debito / credito / prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero identificativo univoco dell’aderente che effettua la transazione, in caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedono il numero identificativo della carta.


Esercente

Soggetto che svolge attività di vendita di beni / prestazione di servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e tramite un acquirer convenzionato.

L’esercente deve disporre di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento (POS) che consenta di partecipare al programma “Cashback”.


Acquirer convenzionato

Soggetto che ha concluso un accordo con l’esercente per l’utilizzo di dispositivi di accettazione (POS) e che ha sottoscritto una convenzione con PagoPA spa per partecipare al programma ovvero Bancomat spa, previa sottoscrizione della convenzione con PagoPA spa.


Strumenti di pagamento elettronici

Strumenti di pagamento nell’ambito di operazioni di acquisto di beni / servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente:

  • moneta elettronica di cui all’art. 1, comma 2, lett. h-ter), D.Lgs. n. 385/93 (TUB);

  • strumenti che consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito dei servizi previsti dall’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), TUB (ad esempio, servizi che permettono di depositare / prelevare il contante su / da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento), inclusi quelli di cui all’art. 2, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 11/2010 (ossia, servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni / servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni / servizi).

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