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Nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Com’è noto, la Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto, a partire dal 21 dicembre, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali (cfr. Aggiornamento AP n. 600/2021).

In particolare, il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del DL n. 146/2021 definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021 –, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, ha previsto che, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano in tal caso le modalità operative di cui all’art. 15, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015, ai sensi del quale,

- prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.”

In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004.

NOVITÀ

Ora, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento di tale nuovo obbligo di comunicazione.


SOGGETTI INTERESSATI


L’INL, partendo dal presupposto che l’obbligo di preventiva comunicazione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, sostiene che lo stesso interessi esclusivamente:

  • i committenti che operano in qualità di imprenditori;

  • i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori

– inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”,

– e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del DPR n. 917/1986 (TUIR).


RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI


Sono invece esclusi dal campo di applicazione della nuova disposizione:

  • i rapporti di natura subordinata;

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del DL n. 510/1996;

  • le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.;

  • le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

NB: Se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.

  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del DPR n. 917/1986 (TUIR), rispetto ai quali la Legge n. 233/2021, di conversione del DL n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del DL n. 510/1996, e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

TEMPISTICHE DELLA COMUNICAZIONE


Nella Nota dell’INL si legge che l’obbligo di preventiva comunicazione riguarda:

  • i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021)

  • o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della Nota in esame (11 gennaio 2022).

NB Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della Nota n. 29 in parola), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre (data di entrata in vigore della disposizione) e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2022 compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022, data di pubblicazione della medesima Nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.


MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE


La preventiva comunicazione deve:

  • essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione;

  • avvienire mediante le seguenti modalità

- SMS,

- posta elettronica,

- e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente

NB Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare/ integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale, così come specificato nell’elenco sotto riportato.


CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione preventiva:

  • potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato,

  • dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);

NB Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.


ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE


In qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore sarà possibile:

  • annullare una comunicazione già trasmessa;

  • modificare i dati indicati.

NB Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.


SANZIONI


Ai sensi del nuovo art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del DL n. 146/2021:

“in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”


NB Le sanzioni potranno:

  • essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori;

  • applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.



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