Nel 2020 le imprese hanno avuto la facoltà di sospendere il calcolo degli ammortamenti per "alleggerire" il conto economico dell'anno, pesantemente compromesso dalla pandemia Covid-19.
La norma era contenuta nel DL 104/2020 (art. 60 come convertito dalla L. 126/2020). L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un istanza di interpello fa il punto delle novità introdotte e, in vista dell’appuntamento con la dichiarazione dei redditi 2021, si sofferma sulle regole relative alla deduzione degli ammortamenti sospesi.
Con la risposta n. 607 del 17 settembre 2021 l'Agenzia ha infatti chiarito che il contribuente che decide di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio 2020 ha la facoltà e non l'obbligo di dedurre fiscalmente i relativi ammortamenti.
L'Agenzia ricorda che la disciplina in questione è stata introdotta dal legislatore per consentire al contribuente di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
Di conseguenza, proprio per la natura straordinaria e il carattere eccezionale delle disposizioni agevolative in commento, deve interpretarsi l'art. 60, laddove recita "la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa", nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico, senza obbligarli a questo.
Una diversa lettura che presupponesse l'obbligo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati tramite riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo, ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa.
Tra gli adempimenti vi potrebbe essere, ad esempio, il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi.
Nel caso di specie, il contribuente non ha interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell'esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l'assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che IRAP.
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