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La bolletta doganale diventa elettronica

Dopo alcuni anni di applicazione di metodologie elettroniche per la gestione delle fatture fra operatori economici e nei confronti della Pubblica Amministrazione, siamo alla fase 3.0 dell’operazione Fattura Elettronica. Questa ultima fase coinvolge le operazioni di importazione e le “vecchie” Bollette Doganali. Sono passati diversi anni dalla comparsa della prima forma di Fattura Elettronica: il 31/03/2015 entrava infatti in vigore l’obbligo di emissione della FatturaPA, ovvero la fattura elettronica nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione. Quattro anni dopo, dall’anno 2019, si generalizzava l’obbligo per tutti gli operatori professionali, di emettere fatture elettroniche in luogo di quelle cartacee (fattura elettronica B2B e B2C). Oggi si prosegue nel processo di digitalizzazione delle comunicazioni commerciali introducendo una nuova forma digitale di “bolletta doganale”. La bolletta doganale regolamentata a livello europeo fu introdotta per facilitare il commercio internazionale e rafforzare la lotta alle frodi: il Regolamento UE n. 2013/952 (Codice Doganale dell’Unione) stabilisce norme e procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano ed escono dal territorio comunitario. Inoltre bisogna ricordare che, già l’art. 6, par. 1, Regolamento UE n. 2013/952, c.d. “CDU” disponeva che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali e tra operatori economici ed autorità doganali nonché l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici. Pertanto, in attuazione di tali previsioni comunitarie in materia di importazioni i beni, l’Agenzia delle Dogane ha recentemente aggiornato il sistema informatico di sdoganamento all’importazione. In tale contesto con la Determinazione Agenzia Dogane 3.6.2022, n. 234367, è stato soppresso l’attuale modello (cartaceo) della dichiarazione di importazione (bolletta doganale) introducendo una procedura informatica per la gestione delle operazioni in esame. Al seguito di tale provvedimento, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la Circolare 06/06/2022 n. 22/D al fine di illustrare le novità introdotte. Come sopra accennato, al fine di rafforzare la lotta alle frodi e di stabilire regole comuni per la trasmissione delle informazioni tra autorità doganali e operatori economici, a partire dal 9.6.2022 sono state eliminate le bollette doganali in formato cartaceo. Nella Circolare n. 22/D in esame l’Agenzia delle Dogane evidenzia quindi che sempre dal 09/06/2022 non è più previsto “l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima”. Le dichiarazioni doganali di importazione, infatti, sono trasmesse al Sistema dell’Agenzia e sono munite di firma digitale. Una volta acquisite e registrate dal Sistema, assumono piena efficacia, soddisfando i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio richiesti dal D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione digitale”. A tal fine sono stati introdotti i seguenti tracciati (dichiarazioni): H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale

H2 Dichiarazione di deposito doganale

H3 Dichiarazione di ammissione temporanea

H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo

H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali


Le predette dichiarazioni H1-H5 sono identificate univocamente da un MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codiceufficio – registro– numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati in precedenza.

L’IVA si detrae con la “copia di cortesia” Al fine di consentire agli operatori economici l’assolvimento degli obblighi di registrazione e del diritto alla detrazione dell’IVA il sistema genera un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, una sorta di “copia di cortesia” della (ex) bolletta doganale. A seguito delle novità sopra accennate, nella citata Circolare n. 22/D è evidenziata la messa a disposizione dei seguenti specifici Prospetti disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM):

  • Prospetto di riepilogo ai fini contabili” (definito con la Determinazione 3.6.2022, n. 234367) rilasciato alla conclusione della fase di svincolo delle merci: – necessario per consentire agli operatori economici di assolvere gli obblighi connessi alla registrazione delle bollette doganali; – utilizzabile per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione; – riportante i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote;


  • Prospetto sintetico della dichiarazione”, rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;


  • Prospetto di svincolo”, fornito dall’Agenzia delle Dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della GdF / facilitare l’ottenimento del “visto uscire” (c.d. Messaggio QA).


La stessa Agenzia raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto costituisce prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli.



Link ai nuovi documenti doganali pubblicati dall’Agenzia Dogane: Circolare Dogane 20-2022 e prospetti




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