Come noto, le fatture emesse dai contribuenti forfetari, che non possono addebitare l’IVA in rivalsa ai propri clienti, sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine in presenza di somme, compensi, corrispettivi, di importo superiore a € 77,47.
Si rammenta che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che emette il documento; quindi, del prestatore/venditore e che quest’ultimo ha la facoltà di riaddebitare il bollo al proprio cliente.
Nella pratica si possono riscontrare i seguenti comportamenti:
1. Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo senza addebito dello stesso al cliente.
2. Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, indicando che trattasi di somma sostenuta in nome e per conto di quest’ultimo. Ciò può risultare rilevato nella fattura elettronica con l’utilizzo del codice “N1 - escluso IVA ex art. 15, DPR n. 633/72” per identificare l’importo del bollo. Tale classificazione ai fini IVA si ritiene non corretta in considerazione del fatto che, il soggetto passivo dell’imposta di bollo è innanzitutto il cedente / prestatore che emette la fattura e non il cliente. Il cedente / prestatore non può pertanto considerare l’importo in esame una somma dovuta a titolo di rimborso di un’anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.
3. Indicazione in fattura del ricavo / compenso, apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, senza alcuna specifica indicazione del titolo di tale addebito. Ciò può essere identificato nella fattura elettronica con il codice “N2.2 - non soggetto ad IVA per applicazione del regime forfetario”.
L’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta n.428 del 12.08.2022 ha precisato che:
“Il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al ... comma 64 [dell’art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”.
Pertanto, l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo/compenso per il cedente/prestatore in regime forfetario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% - 5%).

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