L'imposta di bollo addebitata in fattura รจ ricavo per il forfetario
- fabiozorzi
- 4 ott 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 7 ott 2022
Come noto, le fatture emesse dai contribuenti forfetari, che non possono addebitare lโIVA in rivalsa ai propri clienti, sono soggette allโimposta di bollo sin dallโorigine in presenza di somme, compensi, corrispettivi, di importo superiore a โฌ 77,47.
Si rammenta che lโobbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute รจ a carico del soggetto che emette il documento; quindi, del prestatore/venditore e che questโultimo ha la facoltร di riaddebitare il bollo al proprio cliente.
Nella pratica si possono riscontrare i seguenti comportamenti:
1. Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo senza addebito dello stesso al cliente.
2. Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, indicando che trattasi di somma sostenuta in nome e per conto di questโultimo. Ciรฒ puรฒ risultare rilevato nella fattura elettronica con lโutilizzo del codice โN1 - escluso IVA ex art. 15, DPR n. 633/72โ per identificare lโimporto del bollo. Tale classificazione ai fini IVA si ritiene non corretta in considerazione del fatto che, il soggetto passivo dellโimposta di bollo รจ innanzitutto il cedente / prestatore che emette la fattura e non il cliente. Il cedente / prestatore non puรฒ pertanto considerare lโimporto in esame una somma dovuta a titolo di rimborso di unโanticipazione fatta in nome e per conto del cliente.
3. Indicazione in fattura del ricavo / compenso, apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, senza alcuna specifica indicazione del titolo di tale addebito. Ciรฒ puรฒ essere identificato nella fattura elettronica con il codice โN2.2 - non soggetto ad IVA per applicazione del regime forfetarioโ.
LโAgenzia delle Entrate con la recente Risposta n.428 del 12.08.2022 ha precisato che:
โIl riaddebito al cliente dellโimposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al ... comma 64 [dellโart. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del redditoโ.
Pertanto, lโimporto dellโimposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo/compenso per il cedente/prestatore in regime forfetario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% - 5%).
