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L'imposta di bollo addebitata in fattura รจ ricavo per il forfetario

  • fabiozorzi
  • 4 ott 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 7 ott 2022

Come noto, le fatture emesse dai contribuenti forfetari, che non possono addebitare lโ€™IVA in rivalsa ai propri clienti, sono soggette allโ€™imposta di bollo sin dallโ€™origine in presenza di somme, compensi, corrispettivi, di importo superiore a โ‚ฌ 77,47.


Si rammenta che lโ€™obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute รจ a carico del soggetto che emette il documento; quindi, del prestatore/venditore e che questโ€™ultimo ha la facoltร  di riaddebitare il bollo al proprio cliente.


Nella pratica si possono riscontrare i seguenti comportamenti:

1. Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo senza addebito dello stesso al cliente.

2. Indicazione in fattura del ricavo / compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, indicando che trattasi di somma sostenuta in nome e per conto di questโ€™ultimo. Ciรฒ puรฒ risultare rilevato nella fattura elettronica con lโ€™utilizzo del codice โ€œN1 - escluso IVA ex art. 15, DPR n. 633/72โ€ per identificare lโ€™importo del bollo. Tale classificazione ai fini IVA si ritiene non corretta in considerazione del fatto che, il soggetto passivo dellโ€™imposta di bollo รจ innanzitutto il cedente / prestatore che emette la fattura e non il cliente. Il cedente / prestatore non puรฒ pertanto considerare lโ€™importo in esame una somma dovuta a titolo di rimborso di unโ€™anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.

3. Indicazione in fattura del ricavo / compenso, apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, senza alcuna specifica indicazione del titolo di tale addebito. Ciรฒ puรฒ essere identificato nella fattura elettronica con il codice โ€œN2.2 - non soggetto ad IVA per applicazione del regime forfetarioโ€.


Lโ€™Agenzia delle Entrate con la recente Risposta n.428 del 12.08.2022 ha precisato che:

โ€œIl riaddebito al cliente dellโ€™imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al ... comma 64 [dellโ€™art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del redditoโ€.


Pertanto, lโ€™importo dellโ€™imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo/compenso per il cedente/prestatore in regime forfetario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% - 5%).




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