I finanziamenti bancari con garanzia a copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia, come disciplinati inizialmente dalla Legge 662/1996, hanno costituito una importante e a volte preponderante Fonte di Finanziamento nelle PMI italiane.
La loro diffusione è stata crescente negli anni, fino a raggiungere l’apice in periodo Covid per effetto del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Liquidità).
Nella forma più diffusa i Finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale hanno una copertura di tipo “fideiussorio” dell’80% del prestito nominale (la Legge istitutiva prevede percentuali dal 60% all’80%); in periodo Covid e a determinate condizioni/limiti, si poteva arrivare fino al 100%.
Con DM 20 giugno 2005, pubblicato nella G.U. n. 152 del 2/7/2005, il Ministero delle Attività Produttive, ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia contenute nella L. 662/1996, conferendo allo strumento una funzione di garanzia diretta ed irrevocabile.
Gli interventi del Fondo previsti dalla L. 662/96, in quanto garanzia di ultima istanza dello Stato escutibili a prima richiesta, consentendo alla banca di erogare linee di credito senza effettuare i corrispondenti accantonamenti previsti negli accordi di Basilea, ha incontrato sempre più interesse da parte del sistema finanziario.
Trattandosi poi di una garanzia “a prima chiamata” non richiede la preventiva attivazione di alcuna procedura di recupero nei confronti del debitore insolvente, favorendo quindi un pronto rientro da parte della banca finanziatrice, in tempi molto brevi.
La garanzia è concessa dallo Stato direttamente all'istituto finanziario o alla Banca (come abbiamo detto in una misura percentuale compresa tra il 60 e l'80% rispetto all'importo finanziato) e non direttamente alle PMI che ricevono il finanziamento. Per questo motivo il Fondo rispetto alle PMI non assume mai la posizione di coobbligato solidale ex artt. 1292 e ss. c.c., in quanto il soggetto garantito è la Banca, non la PMI.
In caso di escussione della garanzia da parte della banca, una volta effettuato il pagamento, il Fondo subentra nel rapporto di credito, acquisendo il diritto di rivalsa sul debitore inadempiente, recuperando le somme escusse, gli interessi e le relative sanzioni, attraverso l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67 c. 2 DPR 43/1988.
Praticamente l’iscrizione a Ruolo avviene mediante Agenzia delle Entrate Riscossione che notifica al debitore una Cartella di Pagamento.
Al credito riveniente dall'escussione della garanzia (ovvero alla Cartella di Pagamento) è riconosciuta la natura privilegiata ai sensi dell'art. 9 c. 5 D.Lgs. 123/1998 (vedi anche Cass. 13 maggio 2020 n. 8882).
Una recente sentenza di Cassazione (Cass. 5 gennaio 2022 n. 261) entra nel merito di questi meccanismi, riconfermandoli in toto, e specificando anche il modus operandi in caso di fallimento del debitore.
Secondo i giudici supremi, chiamati a decidere sul caso in esame, la caratteristica intrinseca del rapporto che si instaura ai sensi della L. 662/1996, tra il garante (Fondo centrale di garanzia) ed il garantito (Ente finanziario) evidenzia che non esiste rapporto di obbligazione col debitore principale, cosa che determina l'impossibilità di porre alcun limite all'esercizio del diritto di surroga legale.
Secondo i giudici, infatti, a nulla rileva la circostanza che il soggetto finanziatore non sia stato soddisfatto in misura corrispondente all'intero debito del fallito, poiché è la stessa legge istitutiva del Fondo a determinare che la garanzia prestata possa assistere l'investimento con una copertura compresa, in misura variabile, tra il 60 e l'80%.
Il pagamento da parte del garante, anche se intervenuto successivamente al fallimento, nella misura determinata, assolve integralmente la propria obbligazione, intervenendo come causa estintiva del credito originario nei confronti del debitore principale senza che a ciò rilevi l'eventuale residua obbligazione rimasta insoddisfatta.
Pertanto, il credito del Fondo Centrale di Garanzia deve essere ammesso al passivo automaticamente, senza necessità di una specifica procedura di Insinuazione.
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