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Il 110% potrà essere controllato fino al 2031 (e il Bonus Facciate ed Ecobonus fino al 2036!)

Questa volta l'Agenzia delle Entrate non c'entra. Il colpevole è la Suprema Corte di Cassazione. Nientemeno.

Cosa è successo? Grazie a questa pronuncia della Cassazione (la n. 8500 del 2021) il Fisco potrà contestare i presupposti alla base della detrazione fino allo scadere del termine di accertamento della dichiarazione dei redditi in cui è indicata l’ultima rata. Cosa significa in termini pratici?

Partiamo dalla regola generale universalmente applicabile: il Fisco può sottoporre a verifica i redditi dei contribuenti sino al quinto anno successivo alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi: quindi per delle agevolazioni del 2021, da inserire in dichiarazione dei redditi del 2022, il termine di decadenza per l'azione accertatrice del Fisco è (o per meglio dire, sarebbe) il 31/12/2027. Il contribuente quindi saprebbe di dover sottostare alla tagliola del fisco fino a quella data, decorsa la quale tutti salvi e liberi.

Qui si inserisce la recente sentenza di Cassazione, che sebbene avente ad oggetto una fattispecie relativa alla deduzione di oneri pluriennali, quindi un tema diverso rispetto ai bonus edilizia, è destinata a cambiare lo scenario anche per i bonus casa. In sintesi, il principio è che il Fisco potrà disconoscere la spettanza di un’agevolazione sul recupero edilizio anche accertando una qualsiasi delle rate di detrazione annuali. Insomma, il suo potere non sarà legato all’anno in cui sono state sostenute le spese agevolate.

Facciamo quindi due esempi:

a) Ecobonus per sostituzione di una caldaia nel 2021 (detrazione 65%), spese pagate nello stesso anno. Il contribuente recupererà la detrazione in dieci anni, dal modello 730 (o Redditi) presentato nel 2022 fino al modello presentato nel 2031. Il termine di decadenza del potere di accertamento ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (l'ultima nel 2031). Perciò il Fisco potrà controllare la decima rata di detrazione fino al 31 dicembre 2036!

b) Superbonus per realizzazione di cappotto nel 2021 (detrazione 110%), spese pagate nello stesso anno. l contribuente recupererà la detrazione in cinque anni, dal modello 730 (o Redditi) presentato nel 2022 fino al modello presentato nel 2026. Il termine di decadenza del potere di accertamento ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (l'ultima nel 2026). Perciò il Fisco potrà controllare la quinta rata di detrazione fino al 31 dicembre 2031!

Il punto è: cosa può contestare il Fisco entro quel termine? Ad esempio per i lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria eseguiti nel 2021, secondo le Sezioni unite il Fisco potrà contestare fino al 2036 che le opere non sono di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, ma ordinaria (non agevolate), quindi il contribuente dovrà conservare le fatture, le ricevute dei bonifici, la pratica edilizia e tutti gli altri documenti previsti dalle circolari in materia.

E' facile immaginare anche le ricadute che una tale interpretazione può avere, banalmente considerando le normali vicissitudini dell'immobile in un arco temporale così ampio. Si pensi al caso della vendita dell'immobile in questione.

Se la casa viene venduta, la regola base è che i bonus passano all’acquirente, a meno che non si pattuisca diversamente nel rogito.

L'ignaro acquirente potrebbe essere portato a pensare che l'agevolazione, essendo sorta molto prima del suo acquisto, non costituisca un onere probatorio per sé, ma solo per l'originario proprietario dell'immobile, divenutone il venditore. L'acquirente procederà quindi a inserire nel proprio 730 le rate di agevolazione. Applicando la regola introdotta dalla Cassazione però, se l'acquirente rileva le rate residue delle detrazioni, il Fisco potrà bussare alla sua porta, con tutto ciò che ne consegue.

L'acquirente di un immobile agevolato dovrà perciò effettuare le proprie verifiche con l’aiuto del proprio consulente fiscale, del notaio e/o di un tecnico, al fine di verificare la regolarità delle detrazioni, facendosi consegnare tutti i documenti a supporto.




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