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Green Pass per locali pubblici

Il sovraccarico di informazioni in tema di obbligo del Green Pass dal 06/08/21 sta creando qualche confusione e corto circuito che necessita di essere chiarito.

Per farlo occorre partire necessariamente dagli obblighi che la legge impone ufficialmente.

Il Green Pass (o meglio "Certificazione Verde Covid-19": certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro SARS-CO2, ovvero guarigione dall'infezione SARS-COV2, ovvero effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo) come strumento di verifica nasce per effetto del DL 52/2021 del 22/04/2021. E' uno strumento coordinato a livello europeo, nato inizialmente per consentire la mobilità delle persone all'interno dell'Unione.

Per effetto del successivo DL 105 del 23/07/2021 lo strumento muta la sua originaria e principale destinazione, divenendo uno strumento di "autorizzazione" all'accesso a determinati luoghi o alla fruizione di determinati servizi.

Infatti l'art. 3 del DL 105 prevede che per i territori in zona bianca in Green Pass è necessario per l'accesso a:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, ;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Il GreenPassi si utilizzerà anche ai territori in zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui sopra siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.


Per capire in cosa consista il Green Pass è necessario leggere il DPCM del 17/06/2021 in cui sono contenute tutte le spiegazioni tecniche sulla formazione e il contenuto del Green Pass e le sue modalità di ottenimento, utilizzo e limitazioni alla diffusione.


Un imprenditore o esercente una una delle attività sopra elencate come si deve comportare?

La legge impone molto severamente e chiaramente che "I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. "

In sostanza è interamente onere dei titolari o gestori verificare che gli utenti/clienti siano in possesso di Green Pass, non importa quante persone debbano essere controllate, in quali spazi e con quale tempistica di affluenza.


Per poter agevolare tale controllo il DPCM del 17/06/2021 ha indicato una procedura mediante una Applicazione informatica denominata "VerificaC19" che è liberamente e gratuitamente disponibile su tutte le piattaforme online (AppStore Apple; Google Store) che mediante lettura del QRCode del Green Pass del cliente/utente sia esso cartaceo o digitale è in grado di verificarne l'autenticità.


L'allegato al DPCM 17/06/2021 spiega le modalità di utilizzo della APP:

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo di un’App di verifica istallata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la neccessità di avere una connessione internet (offline), garantendone inoltre l’assenza di informazione personali memorizzate sul dispositivo.

L’applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate.

La procedura di verifica offline presuppone l’esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento verranno reperite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri per garatire l’autenticità, la validità e l’integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.

Il flusso di utilizzo dell’app di verifica si articola nelle seguenti fasi:


  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

  3. L’App VerificaC19 applica le regole (vedi Sezione 0) per verificare che la Certificazione sia valida.

  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.


Quindi, nella sostanza, il gestore/titolare dell'esercizio deve:

a) verificare il QRCode del cliente mediante l'app VerificaC19;

b) verificare che i dati anagrafici del cliente evidenziati dall'applicazione coincidano con quelli del documento di identità.


Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione:

o I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

o Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

o I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

o Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

o I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.


La validità delle certificazioni varia in relazione all’evento che le ha generate. Al momento le regole di validazione prevedono le seguenti durate:

o Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione;

o Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un vaccino a più dosi e nel caso la persona non abbia avuto una pregressa infezione COVID tra 90 e 180 giorni) la Certificazione viene emessa dopo 14 giorni dalla somministrazione ed è valida fino al tempo massimo per la dose successiva;

o Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo del tampone;

o Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone positivo.


Di seguito si riportano le schermate dell'APP:






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