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Gli obblighi informativi in merito a contributi pubblici percepiti (L. 124/2017)

La normativa vigente, L. 124/2017 (commi da 125 a 129), richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente.

A seguito della pandemia Covid questi obblighi sono stati momentaneamente sospesi ma, nel silenzio generale, si avvicina la scadenza della sospensione temporanea e a partire dal prossimo 01 gennaio si riaprono le gabbie sanzionatorie per i soggetti inadempienti.

In cosa consiste esattamente l'obbligo imposto dalla Legge? Nella pubblicazione sul proprio sito internet, senza alcuna formalità particolare, di un elenco dei contributi pubblici percepiti. Non è prevista alcuna dicitura e/o codifica obbligatoria come siamo purtroppo abituati nel caso della modulistica fiscale, e non è richiesto che questo dato sia disponibile direttamente nella o dalla home page del sito.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

A nostro avviso, in via residuale, risulta possibile pubblicare l’elenco degli aiuti anche attraverso le pagine aziendali presenti sui profili social (Facebook, LinkedIn, ecc).

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:

· società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

· società di persone (Snc, Sas);

· ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

· società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti e le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria che assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

· al gruppo;

· alle singole imprese facenti parte del gruppo.

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I “Contributi a fondo perduto COVID” erogati da istituti ed enti statali percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria NON RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

· denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

· denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

· somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

· data di incasso;

· causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.


LE SANZIONI PREVISTE

La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.


IMPORTANTE:

Nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture” (DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021), l’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.


Ciò significa che a far data dal prossimo 1 gennaio sono sanzionabili i soggetti che non hanno pubblicato sul loro sito internet i contributi percepiti nell'anno 2020 e precedenti.




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