L’INPS, con la Circolare n. 99 del 7 settembre 2022, ricorda che l’articolo 1, comma 119, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha previsto che l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) possa essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della Legge n. 296/2006.
La suddetta misura spetta altresì in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, nonché di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.
Con la Circolare n. 99, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
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