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Domande e Risposte sui Bonus Edilizia - Ep.4

Immobili non residenziali posseduti da persone fisiche

D: Una persona fisica non imprenditore che possiede un immobile strumentale locato a terzi può godere del superbonus?

R: Letteralmente le norme introduttive del superbonus non vietano questa possibilità, ma l'Agenzia delle Entrate in più di una occasione ha escluso tale possibilità, sostenendo che la norma si applica solo agli edifici residenziali (anche se la lettera della legge non lo dice!). Da ultimo la circolare 30 del 22/12/2020 torna sul tema ribadendo tale divieto: "Tale principio - che si concretizza nell'ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili "residenziali" - risulta, peraltro, coerente con il testo della norma che, nell'elencare al medesimo comma 9 dell'articolo 119 i soggetti beneficiari del Superbonus, di fatto circoscrive l'agevolazione ai soli immobili residenziali." Inoltre, sempre secondo l'Agenzia "l'applicazione di tale criterio "oggettivo" comporta, come logica conseguenza, l'esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni."


Sconto in fattura nei confronti di una impresa

D: E' possibile per un committente imprenditore o professionista chiedere all'impresa esecutrice di operare lo sconto in fattura?

R: L'art. 121 del Decreto Rilancio che ha introdotto il meccanismo dello sconto in fattura non pone limitazioni soggettive, infatti prevede semplicemente che i soggetti che sostengono spese agevolabili previste dello stesso articolo possono alternativamente optare per: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta b) la trasformazione della detrazione in credito di imposta con la successiva cessione del credito a terzi.

Quindi anche i soggetti imprenditori, per gli interventi per loro agevolabili, possono chiedere al fornitore di operare lo sconto in fattura.


Bonifico fiscale in caso di sconto in fattura

D: Nel caso di sconto in fattura di cui all'art. 121 è comunque necessario effettuare il pagamento dell'eventuale residuo dovuto dal committente all'impresa mediante bonifico fiscale?

R: Sì. La circolare 24/2020 precisa che "anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva".

La ritenuta dell'8 per cento sarà quindi effettuata solo sulla parte del corrispettivo pagato mediante bonifico fiscale.

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