La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. Per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, viene introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR, e
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si dispone che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. La norma non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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