Con la conversione in legge del Decreto 4/2022 "Sostegni-ter" è stato definito all'art. 15 il Contributo Straordinario a favore delle imprese energivore per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica.
Questo primo contributo riguarda i consumi del Primo Trimestre 2022; ne farà seguito un secondo (attualmente il DL 17/2022) che riguarderà il Secondo Trimestre 2022, nonché un provvedimento ad hoc per le imprese non Energivore (DL 21/2022).
Innanzi tutti rileviamo che questo primo contributo è applicato nella forma del Credito di Imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
La platea dei soggetti che potrà beneficiare di questo contributo non è amplissima, infatti è circoscritta ai soggetti definiti Energivori, ovvero a forte consumo di energia elettrica, come definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017.
All'art. 3 il suddetto Decreto Ministeriale definisce imprese energivore le seguenti:
"imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012."
Come funziona il credito di Imposta?
Se una impresa rientra nella definizione di Impresa Energivora di cui sopra, bisogna verificare l'ulteriore presupposto dell'incremento dei costi energetici.
La norma prevede che l'agevolazione si applichi alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Se è presente tale incremento di costo il Credito di Imposta è riconosciuto nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Cosa si intende per componente energetica?
In base ad una prima ricostruzione effettuata dagli esperti del settore si dovrebbe trattare delle seguenti voci nella fattura energetica:
ENERGIA (PE)
DISPACCIAMENTO (PD)
COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (DISPbt)
COMPONENTE DI PEREQUAZIONE (PPE)
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti massimi di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP.
Il credito è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Infine rileviamo anche che il credito è cedibile a terzi, solo per intero, in base alle regole già consolidate in tema di cessione di crediti derivanti da bonus edilizi.
In considerazione della specificità del credito di imposta in questione, i cui presupposti di applicazione sono riferiti ad una materia tecnicamente specifica e non direttamente economico-tributaria, le aziende interessate dovranno necessariamente fare riferimento a professionisti in ambito tecnico-ingegneristico ai fini del calcolo dei presupposti soggettivi di Azienda Energivora e anche ai fini del calcolo della Componente Energetica del costo dell'energia sostenuta nel Primo Trimestre 2022.
Ricordiamo inoltre che i recente DL 17/2022 del 01 marzo u.s. (c.d. Decreto Energia) e il successivo DL 21/2022 del 21 marzo (c.d. Decreto Energia-bis) hanno introdotto ulteriori benefici a favore delle imprese energivore e anche delle imprese non energivore (con contatori di potenza maggiori o uguali a 16,5 Kw).
Tali interventi saranno oggetto di un successivo Post su questo sito.
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