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Credito d'imposta DPI 2021

Il Decreto Sostegni bis, con l’articolo 32, ha previsto un bonus sanificazione-DPI simile a quello previsto dal Decreto Rilancio l’anno scorso.

I soggetti beneficiari sono:

· gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni;

· gli enti non commerciali;

· le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui al D.L. n. 34 del 30/04/2019.


Quest’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Le tipologie di spesa ammissibili sono:

· sanificazione degli ambienti;

· somministrazione di tamponi ai lavoratori;

· acquisto di dispositivi di protezione individuale;

· acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

· acquisto di altri dispositivi di sicurezza, quali termoscanner;

· acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.


La comunicazione per dichiarare l’ammontare delle spese sostenute nei tre mesi del 2021 va inviata all’Agenza delle Entrate attraverso l’apposito modello a partire dal 04 ottobre fino al 04 novembre 2021.

Secondo quanto stabilito dal testo normativo, le risorse complessive stanziate sono di 200 milioni di euro, di conseguenza la percentuale del credito d’imposta potrebbe ridursi se l’ammontare delle richieste risultasse superiore rispetto alle risorse messe a disposizione. L’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale di riparto con un provvedimento che verrà pubblicato dopo il termine di presentazione delle comunicazioni.


Questo credito d’imposta si potrà utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2022 o in compensazione tramite F24.




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