top of page

Covid-19: proroghe dei versamenti di marzo definitive

E' finalmente giunto in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Legge del Governo contenente le misure volte al sostegno dell'economia colpita dall'emergenza sanitaria; elemento fondamentale del pacchetto di misure attese era la proroga dei versamenti fiscali di periodo. Vediamo come è stata declinata tale misura.


1. Mini-proroga generalizzata per tutti dal 16/03/2020 al 20/03/2020

Il Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze di Venerdì 13/03/2020 aveva lasciato intendere che tutti i contribuenti avrebbero goduto di una proroga della scadenza di lunedì 16/03/2020. Tale proroga è arrivata ma si tratta di una mini-proroga di soli 4 giorni.

Oltre questi quattro giorni solamente alcuni contribuenti potranno godere di ulteriori proroghe.


2. Proroga fino al 31/05/2020 per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni

La scadenza del 20/03 deve essere rispettata dai contribuenti che hanno un volume di ricavi o compensi nell'anno 2019 superiore e 2 milioni di Euro. Costoro quindi potranno godere solamente della mini-proroga di cui al punto precedente.

Coloro invece che nell'anno 2019 hanno ricavi o compensi inferiori a 2 milioni potranno differire i pagamenti inizialmente previsti al 16/03/2020 fino al 31/05/2020.

Per la verità la norma (art. 62 DL 18/2020) non si applica a tutti i versamenti da F24, ma solamente a:

  • ritenute alla fonte imposte sui redditi

  • trattenute addizionali regionali e provinciali

  • IVA

  • contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria (Inail)

Quindi altre tipologie di versamento (ad es. Tassa Vidimazioni Libri e Registri in scadenza il 16/03) non possono usufruire della proroga a prescindere dal volume di ricavi o compensi del contribuente in questione.


3. Proroga di tutti i tributi fino al 31/05/2020 per alcuni settori particolari

Altra proroga che si sovrappone alla precedente, ampliando la platea dei soggetti coinvolti, è prevista per i soggetti che operano in settori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Per questi soggetti, la proroga fino al 31/05/2020 riguarda i principali tributi come già al numero 2 senza alcuna soglia di fatturato/ricavi/compensi, ovvero:

  • ritenute alla fonte imposte sui redditi

  • trattenute addizionali regionali e provinciali

  • IVA

  • contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria (Inail)

I settori economici interessati da questa tipologia di proroga sono molteplici, si elencano di seguito le principati tipologie di imprese/professioni interessate, rimandando al testo dell'art. 61 del DL 18/2020 per l'elenco completo:

  • imprese turistico-ricettive;

  • agenzie di viaggio e turismo;

  • tour operator;

  • associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, palestre, piscine, etc.;

  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, scommesse, gestione di sale da gioco, teatri, sale da ballo, spettacoli in genere;

  • ristoranti, gelaterie, bar e pub;

  • asili nido e servizi di assistenza diurna, servizi educativi, corsi di formazione professionale;

  • Attività di trasporto merci e trasporto passeggeri

I versamenti prorogati al 31/05 potranno essere pagati in unica soluzione a tale data ovvero godere di una rateazione in 5 rate mensili, sempre a partire dal 31/05/2020.



Comments


bottom of page