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Contratti a termine acausali consentiti fino al 31 dicembre 2021

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto “Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, è intervenuto nuovamente in materia di proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato, già oggetto di interventi normativi durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.


Come si ricorderà, infatti, il c.d. Decreto “Rilancio” (art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020) ha introdotto la possibilità per i datori della proroga/rinnovo dei contratti a termine

· senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),

· per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),

· fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine tra le parti.


Ne deriva altresì la deroga alle disposizioni sul numero massimo di proroghe e sul rispetto degli intervalli temporali in caso di riassunzione a tempo determinato dello stesso soggetto.

Le suddette indicazioni si applicano anche nell’ipotesi in cui l’eventuale rinnovo/proroga riguardi contratti di lavoro in somministrazione a termine, fatta salva l’osservanza degli altri limiti di legge.

La deroga alla disciplina ordinaria è stata dapprima estesa al 31 dicembre 2020 ad opera del c.d. Decreto “Agosto” e, successivamente, fino al 31 marzo 2021 dalla Legge di Bilancio 2021.


Nell’imminenza di tale scadenza, visto il perdurare dello stato di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica e la necessità di favorire le assunzioni per il prossimo periodo estivo, l’art. 17 del DL n. 41/2021 ha stabilito un’ulteriore proroga di tale facoltà fino al 31 dicembre 2021, precisando che le nuove disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, quindi a partire dal 23 marzo 2021.


A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, al comma 2 dell’art. 17 del decreto, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.


Dal momento che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare,

· per una sola volta e per un massimo di 12 mesi,

· nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi, i contratti a termine senza ricorrere alle causali.

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