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Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: una grande opportunità

Le definizioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche sono state introdotte con la Direttiva UE 2018/2001 del dicembre 2018 rispettivamente negli art. 21 e 22 recepita con D. Lgs 8/11/2021 n. 199 in vigore dal 15 dicembre scorso.

Il fine di tale direttiva è la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi di politica energetica dell’Unione europea.

Favorire il maggior ricorso all’energia da fonti rinnovabili costituisce una parte importante dell’insieme delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell’Unione Europea nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici.

La novità essenziale della nuova disciplina è l’abilitazione di tutti i consumatori finali, comprese le famiglie, a diventare piccoli “produttori” di energia rinnovabile e venditori per l’energia non auto consumata, trasformandoli da soggetti passivi a consumatori attivi.

Fino ad ora un consumatore poteva prodursi l’energia e la poteva consumare in proprio, ma era obbligato a cedere quella prodotta in più alla rete.

Ora si prospetta una partecipazione attiva dei clienti finali d’energia elettrica in cui si condivide l’energia con tutti quelli che risiedono nello stesso edificio o condominio:

- nuclei familiari;

- esercizi commerciali;

- officine;

- supermercati;

- banche ed uffici vari,

L’unica esclusione prevista è quella per i soggetti che hanno la produzione e la vendita di energia elettrica come attività principale.

Gli impianti di produzione dei “produttori/consumatori” di energia rinnovabile possono essere di proprietà di un soggetto terzo, a condizione che quest’ultimo rimanga soggetto alle istruzioni dei “produttori/consumatori” di energia rinnovabile.

L’art. 42 bis del D.L 30 dicembre 2019 N. 162, meglio conosciuto come “Decreto Milleproroghe” nelle more del completo recepimento della direttiva UE 2008 (attuato con D. Lgs 199/2021 che ha portato la dimensione degli impianti da 200 kw a 1 MW) ha consentito l’attivazione dell’autoconsumo collettivo e l’attuazione delle comunità energetiche ricalcando la definizione data dal Legislatore Europeo a tali fattispecie.

Si definisce “Autoconsumo collettivo” quello di un gruppo di almeno due auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.

In altri termini è definito auto consumatore collettivo un cliente finale che, operando in propri siti entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile da impianti di potenza non superiore a 200 MW (modificato in 1 MW) ubicati nel medesimo edificio o condominio per il proprio consumo e può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile auto prodotta, purché, per un auto consumatore diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

La definizione di “Comunità energetica” è applicabile invece ad un soggetto giuridico autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, controllato da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dalla comunità energetica. Gli azionisti o membri possono essere persone fisiche, PMI, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali ed hanno come obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai suoi azionisti o membri, alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

L’art. 42 bis sopra citato, precisa che entrambe operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. i soggetti partecipanti producono energia elettrica per il proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 Kw entrati in esercizio dal 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva UE 2008/2001 (dal 15 dicembre 2021 la capacità degli impianti è stata aumentata ad 1 MW);

2. i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;

3. l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo sia presso gli edifici o condomini che presso i punti di prelievo delle comunità energetiche.

La normativa associa queste nuove configurazioni alla produzione esplicita di energia rinnovabile e distingue, ad oggi, due tipologie di aggregazione abilitate ad un comportamento attivo:

- i “gruppi di auto consumatori che agiscono collettivamente”;

- le “comunità di energia rinnovabile”, che richiedono invece la costituzione di un soggetto giuridico, e che riguardano un perimetro più esteso, pur limitato, almeno nella fase di prima applicazione, al vincolo di essere collegati alla medesima cabina secondaria di distribuzione dell’energia elettrica.

Nel caso di un gruppo di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, deve essere nominato un referente che può essere:

- il legale rappresentante dell’edificio o del condominio;

- il produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione e che agisce per conto degli auto consumatori in base ad un mandato senza rappresentanza verso il GSE e che può essere delegato anche alla gestione delle partite di incasso e di pagamento;

- per le sole comunità energetiche il referente è la comunità stessa.

Con riferimento alle condizioni tariffarie da applicare a tali configurazioni è stabilito che sull’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema.

Viene introdotto un modello regolatorio virtuale per le nuove configurazioni di gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e per la comunità energetica che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo sul posto dell’energia elettrica localmente prodotta.

Al fine di incentivare la diffusione delle due iniziative già recepite, il decreto MISE del settembre 2020 ha riconosciuto per entrambe le fattispecie un contributo per l’energia prodotta ed auto consumata ed immagazzinata dai nuovi impianti rinnovabili intorno ai quali andranno a costituirsi e che sarà utilizzata dagli utenti che ne faranno parte:

- 100 € per ogni MWh prodotto e condiviso dagli “auto consumatori” che agiscono collettivamente;

- 110 €/MWh dagli utenti che daranno invece vita alle Comunità di energia rinnovabili.

La tariffa incentivante è erogata per un periodo di 20 anni ed è modulata per garantire la redditività degli investimenti ed il meccanismo è realizzato in modo da non incrementare i costi vigenti.

La suddetta tariffa è applicata al:

- minor valor calcolato per ciascun’ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.

Infine, per l’energia elettrica non auto consumata o immagazzinata si prevede la possibilità di cederla al mercato.





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