È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, contenente misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Nello specifico, il decreto riforma il bonus Renzi, da un lato, aumentandone l’importo e i limiti di reddito per averne diritto, dall’altro introducendo una nuova detrazione d’imposta.
Le nuove misure troveranno applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020.
L’intervento del Governo si sostanzia in una revisione del bonus Renzi: da un lato, ne viene innalzata la misura mensile che passa da 80 a 100 euro e sono incrementati i limiti di reddito per averne diritto in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro), dall’altro, viene introdotta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.
Le nuove misure trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. Con specifico riferimento all’ulteriore detrazione, la stessa spetterà per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Come anticipato in premessa, il Decreto Legge 3/2020 riscrive la disciplina del bonus Renzi:
abrogando, con decorrenza 1° luglio 2020, il comma 1-bis, articolo 13 del TUIR che fino al 30 giugno 2020 continuerà a regolamentare il predetto bonus;
introducendo, in sua sostituzione, due nuove misure di sostegno al reddito (un cosiddetto trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale).
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del “nuovo” bonus Renzi, rinominato “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che continuerà a tradursi in un credito IRPEF nonché della nuova detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che, invece, andrà a ridurre l’imposta lorda, non si rilevano novità.
I soggetti potenziali destinatari delle misure in oggetto coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi. Si tratta, infatti, dei titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e di alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d),h-bis) e l) del TUIR).
Con riferimento, invece, alle condizioni di spettanza e alla quantificazione dell’importo del beneficio si rende necessario analizzare distintamente le due misure: trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da un lato, e nuova detrazione fiscale, dall’altro.
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. L’ulteriore detrazione fiscale spetterà per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali beneficiari (pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono:
essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta;
avere un’imposta lorda positiva determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato) al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.
Se le condizioni in precedenza indicate, titolarità di reddito di lavoro dipendente o assimilato, reddito complessivo non superiore a euro 28.000, imposta positiva sul reddito da lavoro dipendente o assimilato al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, risultano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena:
pari a euro 600 per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
pari a euro 1.200 a decorrere dall’anno 2021.
Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene riconosciuto dal sostituto d’imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l’anno 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per quanto concerne, infine, il recupero del trattamento integrativo, da parte dei sostituti d’imposta, lo stesso avviene mediante la compensazione sul Mod. F24.
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000.
L’importo della detrazione è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 < RC ≤ 35.000 480 + 120 x (35.000-RC)
7.000
35.000 < RC ≤ 40.000 480 x (40.000-RC)
5.000
≥ 40.000 0
Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, anche l’ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre 2020). Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza della detrazione in oggetto, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per quanto concerne, infine, il “recupero” dell’ulteriore detrazione, quest’ultima, per sua natura, sconta i suoi effetti sull’imposta lorda del lavoratore riducendone l’importo che viene versato nel Mod. F24 (imposta netta).
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