Come noto, nel contratto di apprendistato professionalizzante la componente formativa si distingue in:
formazione tecnico/specialistica, cd. “professionalizzante”, e
formazione trasversale, oggetto dell’offerta formativa pubblica.
In forza dell’art. 44 del D.Lgs n. 81/2015 e delle Linee Guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. Aggiornamento AP n. 093/2014), è rimessa alle Regioni stesse la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
La formazione trasversale, di norma di competenza delle Regioni, può essere erogata anche per il tramite di enti o organismi di formazione privati, anche finanziati dalle stesse aziende, purché accreditati presso i competenti servizi regionali.
NB: Acquisito il parere del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, con la quale fornisce chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza (FAD).
I CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO
Partendo dalla considerazione che le Linee Guida sulla formazione nei contratti di apprendistato prevedono che la formazione possa realizzarsi anche in modalità di formazione a distanza (FAD) secondo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato precisa che, in assenza di regolamentazione regionale, è da ritenersi applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
NB: Pertanto, afferma l’INL, è ammissibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning per la componente formativa di base e trasversale, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD che preveda un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti, in modalità sincrona.
Tale chiarimento appare fondamentale e dirimente rispetto alla tipologia di formazione a distanza: solo la FAD in modalità sincrona, nella quale quindi vi sia comunicazione in tempo reale tra docente e discente tale da consentire la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti, è modalità idonea ad ottemperare gli obblighi formativi propri dell’apprendistato.
Non potrà quindi essere attivato un percorso formativo in modalità “asincrona”, consentendo la partecipazione differita al corso senza la reale possibilità di verificare dell’effettiva presenza.
Rispetto a tali valutazioni, nulla rileva il fatto che la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza di risorse messe a disposizione dalla Regione.
Infine, l’Ispettorato ricorda che già con Nota prot. n. 527/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 448/2020), a commento del Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020, era stata prevista la possibilità di utilizzare la modalità e-learning o FAD, con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale del Covid-19. Ora viene precisato che anche tale indicazione va letta come riferita alla sola modalità sincrona.
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