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ANF: maggiorazione degli importi e nuovi livelli reddituali

Come noto, l’articolo 5 del DL n. 79/2021 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per gli aventi diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF), un potenziamento degli stessi (cfr. Aggiornamento AP n. 299/2021).In prima battuta, l’INPS ha emanato il Messaggio n. 2331/2021, con il quale ha pubblicato le nuove tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Facendo seguito al citato Messaggio n. 2331/2021, l’Istituto ha emanato la Circolare n. 92 del 30 giugno 2021, con la quale fornisce:

- le istruzioni in materia di maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all’articolo 5 del DL n. 79/2021 e

- le indicazioni dei nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, invariati rispetto a quelli rilasciati in allegato al Messaggio n. 2331/2021.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ANF

NB: La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, fermo restando quanto sopra, l’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, è corrisposto ai:

- lavoratori dipendenti;

- lavoratori iscritti alla Gestione separata;

- lavoratori agricoli;

- lavoratori domestici e domestici somministrati;

- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;

- lavoratori in aspettativa sindacale;

- lavoratori marittimi sbarcati;

- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, i titolari di trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori assistiti da assicurazione TBC e i titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Misura della maggiorazione

La maggiorazione degli ANF è riconosciuta per i nuclei familiari

- fino a due figli o equiparati, nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, ovvero

- di almeno tre figli o equiparati, nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

NB:

Il potenziamento degli assegni è disposto anche in presenza di:

- figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e

- figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge 296/2006.


Incompatibilità/compatibilità

NB: L’assegno al nucleo familiare è incompatibile con l’assegno temporaneo di cui al DL n. 79/2021 (cfr. Aggiornamento AP n. 336/2021).

Rispetto a tale profilo di incompatibilità, l’INPS fornisce le seguenti precisazioni:

- per i lavoratori dipendenti/assimilati e i nuclei familiari ad essi riferibili, rimangono ferme le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare, anche nel caso in cui la titolarità del diritto all’assegno al nucleo familiare sia attribuita a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato; è il caso, per esempio, del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dal DL n. 79/2021;

- se nel nucleo familiare ai fini ANF sono stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” è riferibile a diversi soggetti, si continuano a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui al DL n. 79/2021 fino al 31 dicembre 2021; è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore è a carico dell’ascendente, fermo restando che per tali minori non può essere presentata domanda di assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

NB: Non esiste, invece, alcuna incompatibilità per i soggetti destinatari della prestazione assegni familiari di cui al DPR n. 797/1955, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni lavoratori autonomi, i quali possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’assegno temporaneo di cui al DL n. 79/2021.

RIVALUTAZIONE ANNUALE DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE

Il comma 12 dell’articolo 2 del DL n. 69/1988 stabilisce che, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, i livelli di reddito familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

NB: La variazione percentuale tra l’anno 2020 e l’anno 2019, calcolata dall’ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021), è risultata pari al -0,3%. Pertanto i livelli di reddito familiare, di cui alle tabelle allegate alla Circolare n. 92/2021, contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare da applicare dal 1° luglio 2021, rimangano invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020.

L’INPS, nella Circolare in esame, comunica di aver integrato le note alle Tabelle nn. da 11 a 19 per tener conto delle maggiorazioni degli importi modulati sulla numerosità dei figli.

In realtà, si evidenzia che già le Tabelle pubblicate con il Messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 (tabelle pubblicate in più Informative, alle quali si rimanda: AP nn. 320/2021; 326/2021; 330/2021; 335/2021; 337/2021; 344/2021) contenevano le note aggiornate nelle tabelle dalla n. 11 alla n. 19 con Messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021. Rispetto a queste ultime, pertanto, le Tabelle pubblicate in allegato alla Circolare n. 92/2021 non apportano novità.



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