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Amministratori di Società e obbligo di dotarsi di PEC personale entro il 30/06/2025

  • katialucchini
  • 24 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

Recentemente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’obbligo degli amministratori di società di dotarsi di una PEC e di comunicarla al registro delle imprese.

A seguito della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), è stato introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di indirizzo PEC personale e di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese entro e non oltre il 30/06/2025.

Di seguito si riportano le principali indicazioni operative fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la circolare del 12 marzo 2025.


SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone che quelle di capitali che svolgono un’attività imprenditoriale e le reti di impresa con soggettività giuridica (sono quindi escluse le reti di impresa senza personalità giuridica cosiddette “reti oggetto”).


Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di:

  • società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola e le società di mutuo soccorso);

  • consorzi;

  • enti giuridici non costituiti in forma societaria;

  • enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.


In presenza di pluralità di amministratori (organo amministrativo pluripersonale, consiglio di amministrazione…) l’obbligo spetta a ciascun amministratore e quindi va iscritto un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

L’obbligo riguarda i soggetti con poteri di gestione degli affari sociali quindi anche i liquidatori delle società in liquidazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio.


DECORRENZA DELL’OBBLIGO

È obbligatorio provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC personali degli amministratori entro il 30 giugno 2025.

Tale obbligo si applica in concreto a:

  • Imprese costituite a decorrere all’01.01.2025, ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data, in questo caso l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione della nomina al Registro Imprese.

  • Imprese già costituite prima del 01/01/2025, gli amministratori di tali società dovranno dotarsi di indirizzo PEC personale e comunicarlo entro il 30/06/2025 al Registro delle Imprese.


ALCUNI CHIARIMENTI

In presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.


Nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati avranno tempo fino al 30/06/2025 per “regolarizzare” la situazione, comunicando l’indirizzo personale di posta elettronica certificata. È stato chiarito, infatti, che ogni amministratore deve dotarsi di una PEC personale distinta da quella della Società.


Nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più società, può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC per tutte le società di cui è amministratore oppure comunicare più indirizzi PEC associati alle diverse società che amministra.


SANZIONI PER MANCATO INADEMPIMENTO

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori è obbligatoria.

Di conseguenza l’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore comporta “il blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata al Registro delle Imprese competente (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese, per l’iscrizione della nomina/rinnovo di un amministratore o, in generale, per una qualsiasi variazione societaria da comunicare al Registro delle Imprese).

Il Ministero ha chiarito inoltre che risulta applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da €103 a € 1.032, qualora la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.


ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

Viene prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione e/o successive variazioni della PEC dell’impresa e per l’iscrizione e/o successiva variazione della PEC dell’amministratore, salvo i casi in cui la comunicazione avvenga contestualmente ad altre domande di iscrizione o deposito di atti.


Si segnala che lo Studio è a disposizione per la creazione della PEC personale degli amministratori ed è altresì disponibile per effettuare la sua comunicazione al Registro delle Imprese.


A disposizione per per ulteriori chiarimenti.





 
 
 

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