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Trasformazione delle DTA in credito di imposta

Nella foresta di norme agevolative che sono e continuano ad essere emanate a seguito della crisi da Covid-19 ci preme sottolinearne una molto rilevante che interessa le imprese nella forma di società di capitali: la trasformazione delle Attività per imposte Anticipate (in sigla DTA) iscritte in bilancio in un vero e proprio Credito di Imposta.

la conversione in legge del DL 18/2020 ad opera della Legge 24/04/2020 n. 27 ha cristallizzato questa norma e la ha resa definitiva.

Vediamo nel dettaglio, cercando di semplificare al massimo la spiegazione, trattandosi di materia abbastanza "tecnica".

Le società di capitali hanno facoltà di iscrivere negli attivi di bilancio dei "crediti" virtuali per imposte anticipate che derivano dal fatto di aver dovuto pagare imposte in anni passati senza poter dedurre dei costi che invece potranno essere dedotti in futuro.

Questo "credito" (è improprio definirlo tale, ma per capirci...) diverrà tale solo quando in futuro avrò altri redditi e potrò "scaricare" costi che in passato non ho scaricato.

Ovviamente tale credito è virtuale in quanto non posso compensarlo con debiti tributari reali e presenti.

Ecco che interviene il Decreto Legge 18/2020 a modificare l'art. 44-bis del Decreto Crescita del 2019, prevedendo che una società che ceda a titolo oneroso dei crediti inesigibili presenti in bilancio possa trasformare in credito di imposta le Attività per Imposte Anticipate presenti nel bilancio, che quindi da "virtuali" diventano effettive.

La norma prevede nel dettaglio che qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari:

  • vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90 giorni dalla data in cui era dovuto;

  • entro il 31.12.2020;

può, previa specifica opzione, trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a:

  • perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;

  • agevolazione ACE non ancora dedotta né usufruita, alla data della cessione, quale credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.

La cosa sorprendente , se vogliamo, è che la norma consente l'utilizzo di questa agevolazione anche se le imposte anticipate non sono state rilevate in bilancio.

Infatti:

  • la trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio, come evidenziato nella citata Relazione “per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti”;

L'agevolazione vale se attuata entro il 31/12/2020 e la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto, come affermato nella citata Relazione, “il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti”.


Unico limite che la norma agevolativa prevede (da verificare caso per caso, in quanto può variare sensibilmente l'appeal dell'agevolazione) è che la componente massima di perdite fiscali connesse alle imposte anticipate può essere al massimo pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.



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