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Pro e contro dell'Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che si potrà aderire al servizio di consultazione delle fatture fino al 29 febbraio 2020. 


Dal 31 ottobre 2019 ogni contribuente obbligato alla fatturazione elettronica ha potuto/dovuto comunicare ad Agenzia delle Entrate la propria decisione sulla adesione o non adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Recentemente l'Agenzia Entrate ha prorogato tale termine fino al 29 febbraio 2020.

Tale servizio si concretizza nella possibilità di consultare le proprie fatture elettroniche attive e passive sul sito fatture e corrispettivi fino a 8 anni dopo il recapito della fattura su SDI.A beneficio di tutti riporto la parte più significativa dell’accordo di servizio pubblicato da Agenzia delle Entrate sul quale si legge:In caso di mancata adesione al suddetto servizio di entrambe le parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’intero file della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa al destinatario; una volta consegnata la fattura, l’Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell’operazione, mentre conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, di cui all’Allegato B del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018. Tali “dati fattura” sono resi disponibili in consultazione al soggetto IVA che non abbia effettuato l’adesione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.Risulta chiarito ormai che, se le parti (cliente e fornitore) non aderiscono al servizio di consultazione, il file fattura è disponibile integralmente sul portale fatture e corrispettivi solo fino al recapito

La richiesta di adesione si è resa necessaria a seguito di una pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali che ha obbligato Agenzia delle Entrate e richiedere un consenso esplicito per la conservazione delle fatture sulla base dell’assunto che le fatture contengano dati personali oggetto di protezione.Ora, prescindendo dalla ragioni che ci hanno portato a questo nuovo adempimento, ciò che va chiarito è che l’adesione o la mancata adesione non ha dirette ed immediate conseguenze sulla procedura di un eventuale accertamento che, in ogni caso, va sempre avviata da parte dell’ente accertatore con una comunicazione preliminare al contribuente.Ciò che intendiamo dire è che non aderire per mettersi al riparo da accertamenti è una scelta lecita, ma non raggiunge lo scopo.

Situazione fino al DL 124/2019 (entrato in vigore il 27 ottobre 2019)

Fino al 27 ottobre 2019 se io non aderivo al servizio di consultazione l'Agenzia delle Entrate poteva accedere solamente ai dati riepilogativi della fattura (numero, data, imponibile, aliquota, Imposta, etc.) ma non poteva accedere alle informazioni specifiche nel corpo della fattura, ovvero descrizione della natura, qualità e quantità delle operazioni/prestazioni.Molti infatti pensavano di non aderire al servizio e mantenersi al riparo dagli sguardi indiscreti dei funzionari dell'Agenzia: peccato che comunque anche questo non era vero. Pensate infatti al caso che io non aderisca, ma lo faccia il mio cliente; in questo caso la mia fattura è comunque integralmente a disposizione della Agenzia.Già in questa prima fase di applicazione del sistema della fattura elettronica (da gennaio 2019) noi come gli altri operatori di settore avevamo percepito la problematicità di allineare i dati delle fatture presenti in studio con quelli dello SDI e del Portale Fatture e Corrispettivi. Per questo motivo, anche solo per problematiche operative quotidiane, la consultazione del Portale Fatture e Corrispettivi era necessaria. Inoltre la maggior parte degli esperti in materia di contenzioso hanno più volte sottolineato come un rapporto chiaro ed aperto con il fisco non possa che contribuire a distendere il clima nello sfortunato caso di un accertamento, durante il quale Agenzia delle Entrate ha sempre comunque a disposizione l’intera fattura (si veda il Sole 24Ore del 17/10/19)In considerazione di tutto questo e della tipologia di rapporto che si è instaurato con i nostri clienti abbiamo ritenuto più utile e produttivo aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Esistono infatti innumerevoli situazioni in cui il cliente (o il suo consulente) può aver bisogno di accedere ai documenti IVA del cliente, anche se lo stesso si affidi ad un hub di gestione delle fatture elettroniche fornito dallo stesso consulente.La prospettiva, inoltre, ha assunto dei contorni anche più chiari con l'entrata in vigore del collegato fiscale (DL 124/2019).

Situazione dopo il DL 124/2019 

Il Fisco, probabilmente preoccupato delle scarse adesioni dei contribuenti fino alla data di ottobre 2019, ha pensato bene di intervenire a livello legislativo per sbaragliare il campo e facendo una azione di forza (di fatto "violentando" il Garante della Privacy...) ha imposto per legge che "I file delle fatture acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:a) dalla Guardia di Finanza nelle funzioni i polizia economica e finanziaria (...);b) dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali."

Traduciamo: il Garante della privacy se se stia muto e tranquillo che tanto noi (Stato) facciamo quello che ci pare e i nostri contribuenti (sudditi) li controlliamo come e quanto ci pare.

In conclusione il contribuente che non aderisce al servizio di consultazione delle fatture ottiene l'unico effetto di precludersi l'accesso ai dati presenti nel portale, al contrario del fisco che vi può accedere pienamente, a prescindere dalla scelta fatta dal contribuente.

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